Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3301/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3301/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3301/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Asad Haussisam ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 avverso la pronuncia di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata dall'Asad.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3301/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99 d. P. R. n. 115 del 2002 avverso la pronuncia di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata dall'Asad.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di legittimazione del ministero pubblico prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria colpa del patrocinatore diritto a un difensore fiduciario patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 611 cod. proc. pen
Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento dell'ordinanza impugnata.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASAD HAUSSISAM CUI 06046NM nato il 21/10/1997 avverso l'ordinanza del 06/04/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Asad Haussisam ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 avverso la pronuncia di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata dall'Asad.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente il giudice a quo ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal difensore di fiducia, che è titolare di un potere di impugnazione autonomo e parallelo a quello spettante all'imputato, come stabilito dalle Sezioni unite. Dunque il difensore era pienamente legittimato a proporre il ricorso, indipendentemente dal conferimento di una procura speciale da parte dell'interessato.

3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. Il giudice a quo assume che il difensore abbia proposto in proprio il ricorso ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata da Asad Haussisam. Tale asserto è testualmente smentito dall'esame del predetto ricorso, da cui si evince che esso è proposto dall'avv. Rosemary Patrizi "in proprio, difensore di fiducia del sig Asad Haussisam". La formula, nella parte relativa all'espressione "in proprio", non è certamente felice.

Tuttavia l'esplicito riferimento alla qualità di difensore di fiducia di Asad Haussisam elide qualunque dubbio in ordine alla proposizione del ricorso nell'interesse di quest'ultimo. Alla luce di tale formulazione, non può pertanto sostenersi che il difensore abbia voluto far valere, attraverso il predetto ricorso, un interesse personale, distinto da quello del cliente, tanto più che l'avv. Patrizi menziona specificamente la volontà di ricevere le notificazioni relative al procedimento presso la casella PEC del difensore espressa, per l'appunto, dall'Asad.

Erroneamente, pertanto, il giudice a quo non ha correlato l'espressione "in proprio", pur certamente non corretta sotto il profilo tecnico-giuridico, all'esplicita menzione della qualità di difensore di fiducia dell'Asad, che non avrebbe avuto alcun senso enunciare ove il difensore avesse voluto far valere una legittimazione personale, distinta da quella dell'Asad. Si impone, pertanto, nel caso di specie, un pronunciamento rescindente.

5. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano, per nuovo giudizio. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Mil