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Sentenza — n. 3290/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3290/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3290/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: BIANCHI MARIA nato a MARINE° il 06/11/1962 avverso la sentenza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen; Sentenza — n. 3290/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha prosciolto Bianchi Maria ex art .131 bis cod.pen. con riferimento al reato ascrittole di cui all'art. 624 e 625 n. 7 e 61.n.11 cod.pen. per essersi impossessata, abusando della sua qualità di addetta alle pulizie di medicine ed apparecchi sanitari presenti all'interno dell'infermeria della Casa Circondariale di Sollicciano; fatti commessi dall'agosto al settembre 2013.

Parole chiave

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sanzione disciplinare accredito per compiti assistenziali istituto di disintossicazione rifiuto sanitario proroga della misura terapeutica accertamento medico incompleto

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
4.Va rilevato che l'art. 131 bis.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: BIANCHI MARIA nato a MARINE° il 06/11/1962 avverso la sentenza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha prosciolto Bianchi Maria ex art .131 bis cod.pen. con riferimento al reato ascrittole di cui all'art. 624 e 625 n. 7 e 61.n.11 cod.pen. per essersi impossessata, abusando della sua qualità di addetta alle pulizie di medicine ed apparecchi sanitari presenti all'interno dell'infermeria della Casa Circondariale di Sollicciano; fatti commessi dall'agosto al settembre 2013.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze lamentando violazione di legge in relazione alla applicazione dell'esimente del fatto di particolare tenuità, in quanto la pena edittale è superiore a quella prevista ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.

3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4.Va rilevato che l'art. 131 bis. cod.pen. è stato modificato dall' art. 1 comma 1 lett.

c) d. Igs. 150/2022 che ne ha ampliato l'ambito di operatività in un'ottica di deflazione del sistema penale. Il testo attualmente in vigore prevede: la non punibilità nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. 4.1.11 nuovo testo della norma è applicabile anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, comma 4, cod.pen., proprio perché si tratta di norma più favorevole rispetto a quella previgente. 4.2.

Si osserva tuttavia che anche alla luce della nuova normativa più favorevole il reato contestato, per il quale è stato presentata querela, essendo qualificato dall'aggravante di cui al numero 7 dell'art. 625 e da quella di cui all'art. 61 n.11 cod.pen., supera nel minimo la pena di due anni di reclusione, secondo quanto previsto dall'art. 625 ultimo comma cod.pen.5. In conclusione, stante la fondatezza del ricorso, va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale di Firenze altra sezione penale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, altro Giudice.