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Sentenza — n. 3281/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3281/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3281/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALVI FRANCESCO nato a MATERA il 28/08/1976 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato DI BIASE LUIGI LEONARDO del foro di Roma in sostituzione del difensore BONELLI MICHELANGELO in difesa di CALVI FRANCESCO. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 597 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3281/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L 'appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte, occorrendo invece che contrapponga, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice e che quand'anche vengano reiterate le richieste svolte in primo grado le stesse si confrontino con le considerazioni ivi contenute, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia disturbo elettromagnetico materiale elettrico e apparecchiature radio risarcimento per atto illecito abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Muovendo dalla previsione dell'art. 581 cod. proc. pen.
art. 597 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALVI FRANCESCO nato a MATERA il 28/08/1976 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato DI BIASE LUIGI LEONARDO del foro di Roma in sostituzione del difensore BONELLI MICHELANGELO in difesa di CALVI FRANCESCO. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Potenza con l'ordinanza in epigrafe ha dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi l'appello presentato da Calvi Francesco nei confronti della sentenza del Tribunale di Matera del 3.03.2017 che lo aveva condannato per il reato di furto aggravato di energia elettrica ( 624,625 comma 2 n. 2 e 7 cod.pen.) commesso in Matera il 20.10.2015. 2.Ha proposto ricorso l'imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione articolando quattro motivi. Lamenta che: - nell'atto di appello erano esplicitati i punti di censura sia in fatto che in diritto rispetto alla sentenza del giudice di primo grado; -che la inammissibilità è stata dichiarata fuori dei casi consentiti dalla legge secondo quanto previsto dall'art. 591 cod.proc.pen; -che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata quanto alla valutazione della prova sono manifestamente apodittiche senza il vaglio delle critiche mosse in concreto nei motivi di appello alle pagine 2,3,4, con particolare riferimento al riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod.proc. a causa dello stato di grave indigenza e salute in cui versava il Calvi stante l'insalubrità dell'immobile più volte segnalata e la necessità di attivare aspiratori di umidità per asciugare l'aria e le pareti umide. - la Corte di appello ha omesso di rilevare la illogicità e apparenza della motivazione della sentenza del giudice di primo grado priva di un adeguato percorso logico argomentatìvo.

3. Il Procuratore Generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato. 1.1.L' inammissibilità del gravame dichiarata dalla Corte distrettuale con ordinanza ai sensi dell'art. 591, secondo comma cod. proc. pen. per mancanza della necessaria specificità dei motivi non può ritenersi condivisibile. Muovendo dalla previsione dell'art. 581 cod. proc. pen. che, nel disciplinare i requisiti di forma dell'impugnazione, ne condiziona l'ammissibilità all'indicazione specifica, per quanto concerne i motivi, delle "ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta", occorre soffermarsi sulla nozione di specificità, la cui mancanza funge da barriera preclusiva alla concreta investitura nei confronti del giudice del gravame dei poteri decisori conferitigli dall'art. 597 cod. proc. pen..

Se la ratio sottesa alle preclusioni fissate dal legislatore risiede nell'esigenza, così come univocamente ritenuto da giurisprudenza e dottrina, di perimetrare l'esatto tema devoluto così da evitare impugnazioni di natura meramente dilatoria consentendo da un canto, al giudice di individua re i I contenuto e la finalità dei rilievi proposti e al contempo agli eventuali controinteressati di resistere alla portata demolitoria dell'eventuale accoglimento della domanda di gravame; ne deriva che il requisito della specificità debba ritenersi integrato con l'indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice adito in secondo grado rispetto alle valutazioni del primo giudice che debbono perciò essere espressamente confutate, o sovvertite sul piano logico o giuridico.

L 'appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte, occorrendo invece che contrapponga, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice e che quand'anche vengano reiterate le richieste svolte in primo grado le stesse si confrontino con le considerazioni ivi contenute, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). Il metro per valutare l'ammissibilità dell'appello, il cui vaglio si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo (Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012 - dep. 30/11/2012, Cannone. Rv. 253952), è costituito dall'indicazione, quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata. 1.2.

Nel caso di specie l'atto di appello, letto alla luce dei principi citati, consente agevolmente di individuare l'ambito di rivalutazione richiesto al giudice, così come l'oggetto della doglianza, costituito da precisi elementi che non risultano essere stati presi in esame adeguatamente dal giudice di primo grado sia con riferimento all'affermazione della responsabilità penale che con riferimento al trattamento sanzionatorio e che dovevano avere ingresso tenuto conto che non è ricompreso nel sindacato di ammissibilità l'apprezzamento sul fondamento dell'impugnazione, profilo verso il quale scivola l'ordinanza impugnata.

2. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudi