Sentenza — n. 3275/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGLIARO NICOLA nato a CERIGNOLA il 31/03/1940 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; 1.11 ricorso personale di Pagliaro Nicola avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato nei suoi confronti la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia il 18.12.2014 in relazione ai reati di cui agli arti. 624,625 n. 2 e 7 cod.pen., commesso in Cerignola il 18.056.2010, è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 3275/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624,625 n. 2 e 7 cod.pen., commesso in Cerignola il 18.056.2010, è inammissibile.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGLIARO NICOLA nato a CERIGNOLA il 31/03/1940 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso personale di Pagliaro Nicola avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato nei suoi confronti la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia il 18.12.2014 in relazione ai reati di cui agli arti. 624,625 n. 2 e 7 cod.pen., commesso in Cerignola il 18.056.2010, è inammissibile.
2. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi.
3. Va rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso, sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (arti. 571, comma 1, e 613, comma 1; cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010. Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018 Cc. (dep. 25/05/2018 ) Rv. 273282 - 01) 4.Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de