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Sentenza — n. 2666/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of autosufficiency in proving identity correction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2666/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to meet the requirement of autosufficiency. Although the Public Prosecutor requested a correction of the birthplace from San Marco Evangelista to Caserta, the submitted birth certificate did not link the document to the specific convicted individual. The court ruled that without evidence connecting the certificate to the defendant, the material error could not be verified.

Regesto Legislator

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Art. 625bis c.p.p.: The Court of Cassation cannot correct a material error regarding generalities without autosufficient elements linking the proof to the specific person; mere production of a certificate is insufficient if it does not identify the subject of the proceedings.

Parole chiave

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material error correction autosufficiency requirement identity verification generalities correction inadmissible appeal birthplace error Cassation procedure accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625bis c.p.p.
E' pur vero, infatti, che l'art. 625bis cod.
art. 625bis cod. proc. pen
E' pur vero, infatti, che l'art. 625bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMANELLI LUIGI nato a CASERTA il 31/10/1961 avverso l'ordinanza del 28/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI che ha chiesto che la Corte voglia provvedere alla correzione delle generalità del condannato riportate nell'ordinanza n. 4731/2021 emessa il 28.4.2021 nel senso che, laddove è scritto "Romanelli Luigi nato il 31.10.1961 a San Marco Evangelista", debba intendersi "Romanelli Luigi nato il 31.10.1961 a Caserta.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con istanza del 1/12/2021 l'Ufficio Esecuzione Penale della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sollecita a questo ufficio la correzione del luogo di nascita (Caserta e non San Marco Evangelista) nella sentenza emessa in data 28/04/2021, da questa Corte di Cassazione, nei confronti del condannato ROMANELLI LUIGI nato il 31/10/1961 (sentenza n. 20509/21 del 28/4/2021). L'ufficio ricorrente dà atto che analogo errore è contenuto anche nella sen- tenza di primo grado, emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 4/7/2018 e nella sentenza di secondo grado emessa in data 30/9/2020 dalla Corte Appello Napoli, e chiede analoga correzione anche a quegli uffici.

2. Il PG presso questa Corte ha rassegnato in data 2/11/2022 conclusioni scritte con cui ha chiesto procedersi alla correzione richiesta.

3. Il proposto ricorso è inammissibile. E' pur vero, infatti, che l'art. 625bis cod. proc. pen. prevede al terzo comma che "l'errore materiale (...) può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità", ma il proposto ricorso non soddisfa l'onere di autosufficienza in quanto non permette alla Corte di comprendere se si sia trattato di un errore sulle generalità o di un errore di persona. L'Ufficio ricorrente, infatti, si è limitato a produrre in allegato all'istanza un certificato anagrafico che attesta l'esistenza di un soggetto che si chiama Roma- nelli Luigi e che è nato il 31/10/1961 a Caserta e non a San Marco Evangelista (CE) senza alcun ulteriore elemento che consenta di collegare tale certificato con la persona sottoposta a processo, peraltro identificata come nata a San Marco Evangelista in tutte e tre le sentenze.

Non è dato di sapere, ad esempio, in difetto di allegazioni in proposito, se ci siano atti del procedimento nei quali il Romanelli sia stato identificato come nato a Caserta e che possano dare contezza che il processo sia stato effettivamente celebrato nei suoi confronti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022 Il C igliere est