Sentenza — n. 2663/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASotiri Eriton, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen., articolato in un motivo, avverso la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, n. 34373 del 4.12.2020, lamentando l'errore di fatto consistito nella fallace percezione di un elemento decisivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte sarebbe incorsa nella lettura degli atti del giudizio. Ripercorrendo la vicenda processuale, con sentenza emessa in data 13 giugno 2019 la Corte d'appello di Bologna aveva ritenuto Sotiri Eriton colpevole dei reati di cui all'art. 74 comma 1 (capo A) nonché dei rati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (capi P e N) dell'imputazione e lo aveva condannato alla pena complessiva di anni quindici di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 102 c.p, art. 625 bis cod.proc.pen, art. 74 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 2663/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ebbene, nella- specie il ricorrente si duole di un asserito errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, peraltro reiterativo dell'errore in cui già sarebbe incorsa la Corte d'appello nella sentenza impugnata nell'identificazione del destinatario di un sms, segnatamente il messaggio del 15 novembre 2013 inviato dal Cohodari Taulant che non avrebbe avuto come destinatario l'odierno ricorrente bensì Selami Rigent, facendo derivare da questo dato la ritenuta sussistenza non già di un unico sodalizio criminoso ai sensi dell'art. 74 d.p.r. 309/90 bensì di due distinte consorterie criminali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOTIRI ERITON nato il 21/06/1977 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; sentito il PG LUCA TAMPIERI che ha concluso per l'inamrnissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato D'AGOSTO MAURIZIO del foro di LAMEZIA TERME in sostituzione dell'avvocato GALANTUCCI SIMONETTA del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di SOTIRI ERITON che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Sotiri Eriton, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen., articolato in un motivo, avverso la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, n. 34373 del 4.12.2020, lamentando l'errore di fatto consistito nella fallace percezione di un elemento decisivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte sarebbe incorsa nella lettura degli atti del giudizio. Ripercorrendo la vicenda processuale, con sentenza emessa in data 13 giugno 2019 la Corte d'appello di Bologna aveva ritenuto Sotiri Eriton colpevole dei reati di cui all'art. 74 comma 1 (capo A) nonché dei rati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (capi P e N) dell'imputazione e lo aveva condannato alla pena complessiva di anni quindici di reclusione.
Il ricorrente deduceva che, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto un'unica associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, con il Sotiri che aveva il ruolo di organizzatore alle dipendenze del promotore Hoxhaj Genci operante in Rimini, la Corte d'appello, invece, aveva differenziato due autonomi gruppi criminali operanti, l'uno nel circondario di Bologna con il coimputato Hoxaj Genci nel ruolo di partecipe (e non più di promotore), e l'altro nel territorio di Barletta (cui risulta estraneo l'Hoxaj) con il Sotiri nella veste di organizzatore. Stante l'insussistenza di elementi apicali nella consorteria riminese, all'Hoxaj Genci la Corte d'appello aveva ridotto la pena da anni quindici ad anni quattro, mesi dieci e giorni dieci di reclusione.
Ciò premesso, la Corte di cassazione nell'impugnata sentenza sarebbe incorsa in un evidente errore percettivo inerente all'analisi del percorso argomentativo adottato dalla Corte d'appello di Bologna con cui si sono differenziati i due gruppi dell'originaria associazione. In particolare avrebbe reiterato il medesimo errore percettivo in cui sarebbe già incorsa la Corte d'appello su un elemento decisivo per l'affermazione di responsabilità del Sotiri in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, ovvero l'erronea attribuzione dell'utenza di destinazione di un messaggio inviato da Cohodari Taulant il 15 novembre 2013 che sarebbe stata individuata in quella del Selami (e non già del Sotiri come ritenuto in primo grado), così cadendo l'elemento che sosteneva il raccordo tra la struttura operante nel Nord Italia e quella operante al Sud.it Aggiunge il ricorrente che, peraltro, tale errata lettura del messaggio non vi sarebbe stata e quindi la Corte d'appello ha fondato la sua decisione su un'errata interpretazione di un dato fattuale ritenuto decisivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale) (Sez. 5, n. 29240 dell'1.6.2018, Barbato, Rv. 273193).
Ebbene, nella- specie il ricorrente si duole di un asserito errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, peraltro reiterativo dell'errore in cui già sarebbe incorsa la Corte d'appello nella sentenza impugnata nell'identificazione del destinatario di un sms, segnatamente il messaggio del 15 novembre 2013 inviato dal Cohodari Taulant che non avrebbe avuto come destinatario l'odierno ricorrente bensì Selami Rigent, facendo derivare da questo dato la ritenuta sussistenza non già di un unico sodalizio criminoso ai sensi dell'art. 74 d.p.r. 309/90 bensì di due distinte consorterie criminali.
Al fine di meglio inquadrare la doglianza proposta con il presente ricorso occorre premettere che : al Sotiri veniva contestato di a) di aver diretto un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, hashish e marijuana), eseguendo le direttive di Hoxhai Genci e coordinando in Italia le operazioni di stoccaggio, taglio e vendita della marijuana (capo A);
b) di aver importato dall'Albania 1.970,00 chilogrammi di marijuana il 24 gennaio 2014 (capo N);
c) di aver importato dall'Albania 1.800,00 chilogrammi di marijuana il 13 gennaio 2014 (capo P). Il primo Giudice gli aveva attribuito il ruolo di "organizzatore", con funzioni direttive, della seconda articolazione del sodalizio, deputata diversamente dalla prima (stabilmente utilizzata per raffinare eroina e cocaina e localizzata a Rimini), alla importazione dall'Albania di ingenti quantitativi di marijuana. A tale articolazione, secondo il GUP, erano stabilmente assegnati D'Elia Alex, Lupu Dragos e Kristo Marcos, definiti dal Sotiri come i "suoi autisti" che avevano preso parte alle operazioni di importazione rubricate ai capi P) ed N).
Tale articolazione, sosteneva il GUP, era raccordata a quella riminese per il tramite dell'Hoxhaj ai fini della successiva collocazione della marijuana nel mercato riminese. La Corte di appello, invece, valutando diversamente un messaggio di testo (SMS) inviato da uno dei sodali dell'articolazione "riminese" a persona diversa dal Sotiri (come invece inizialmente ritenuto dal GIP in sede cautelare e dal GUP in sede di giudizio), ha escluso ogni collegamento tra le due articolazioni dell'unica associazione per delinquere ipotizzata dalla rubrica ed in base ad una complessiva rilettura dell'intero compendio probatorio ha ritenuto la completa autonomia e separazione di quella "meridionale", «non essendo provato al di là di ogni ragionevole dubbio che i contatti tra Hoxhaj e Sotiri rappresentassero la condivisione di un comune "pactum sceleris" e mancando la prova di raccordo tra gli altri appartenenti alle due compagini criminose».
Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata, si evince che la sussistenza di un unico sodalizio criminoso o di due autonome consorterie non deriva già da un errore percettivo, bensì da una diversa e più ampia valutazione del compendio probatorio da parte della Corte d'appello di Bologna il cui impianto motivazionale la Corte di cassazione ha confermato. Ne deriva pertanto che la censura proposta non si colloca nel perimetro dell'errore di percezione, posto a base del rimedio invocato, trattandosi all'evidenza di una doglianza che attiene al giudizio formulato dalla Corte.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec. o, il 27 ottobre 2022 Cons/ r estensore Il40 Mari 11") gri