Cassation annuls appeal order regarding unjust detention compensation due to lack of grave fault and formal injustice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order dismissing Silvia Ruggeri's claim for compensation for unjust detention. The appellant argued that her participation in a solidarity protest constituted no grave fault, especially since the original detention order was annulled for lack of evidence. The court held that because the detention was legally invalid from the start, the judge could not assess fault based on the same flawed evidence, and the appeal court erred by ignoring the formal injustice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 cod. pen.; Art. 314 cod. proc. pen.: When a preventive measure is invalid ab initio due to lack of conditions, the judge of compensation cannot evaluate the defendant's fault based on the same evidence used to justify the measure, as no causal link exists.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUGGERI SILVIA nato a SEREGNO il 20/01/1987 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 marzo 2021 la Corte di Appello di Torino ha rigettato la domanda formulata da Ruggeri Silvia per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione in regime di custodia cautelare in carcere dal 29.11.2016 al 14.12.2016 e di arresti domiciliari dal 14.12.2016 al 16.12.2016 per la durata complessiva di giorni diciotto, misura applicata dal Gip di Torino con ordinanza del 29.10.2016 in ordine al reato di cui all'art. 336 cod. pen., poi annullata dal Tribunale del riesame per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il procedimento penale veniva poi archiviato in data 22.2.2018 per infondatezza della notizia di reato. Riteneva la Corte territoriale a fondamento del rigetto che la semplice partecipazione della Ruggeri al presidio di solidarietà del 2 maggio 2016 volto ad impedire l'esecuzione di una procedura di sfratto integrasse una forma di colpa grave, senz'altro ostativa all'accoglimento dell'istanza avendo indotto il Gip all'applicazione della misura.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, Ruggeri Silvia, formulando due motivi di ricorso. Con il primo lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione al combinato disposto degli artt. 43 cod. pen. e 314 cod. proc. pen. nonché la carenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un profilo di colpa grave ostativo ravvisato in elementi estranei al giudizio. Osserva che la decisione della Corte d'appello è stata assunta sulla base di dati e circostanze, quale l'appartenenza della Ruggeri al centro sociale "Askatasuna", del tutto avulsi dal procedimento penale nell'ambito del quale è stata applicata la misura ed inoltre che comunque era preclusa al giudice della riparazione la possibilità di valutare l'incidenza della condotta asseritannente colposa dell'indagata essendosi trovato il giudice della cautela nelle condizioni di negare o revocare la misura.
Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 43 cod. pen. e 314 cod. proc. pen. nonché l'illogicità della motivazione nel ritenere il comportamento processuale omissivo tenuto dalla Ruggeri in sede di interrogatorio di garanzia causalmente efficiente ed in presenza di altri elementi di colpa al permanere della misura cautelare. Rileva che nella specie l'indagata non avrebbe in sede di interrogatorio potuto fornire alcun contributo alle indagini in quanto difettavano ab origine gli elementi integrativi del reato contestato.3.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il ricorso merita di essere accolto. Occorre premettere che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è riconosciuto non solo a chi sia stato assolto nel merito (c.d. ingiustizia sostanziale di cui all'art. 314 comma 1 cod. proc. pen.) ma anche al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen. (cd. ingiustizia formale di cui all'art. 314 comma 2 cod. próc. pen.).
Mentre l'ingiustizia sostanziale presuppone l'affermazione dell'innocenza dell'istante, l'ingiustizia formale prescinde da tale accertamento e richiede solamente l'accertamento della illegalità del provvedimento restrittivo, assunto in difetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc. pen. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno, tuttavia, risolto il dubbio interpretativo insorto circa la possibilità che, anche nel caso di ingiustizia formale rilevassero, come cause ostative, i comportamenti dolosi o gravemente colposi della persona illegalmente ristretta.
È stato precisato che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., giusto il disposto di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; in precedenza, nello stesso senso, va ricordata, tra le altre, sez. 4, n. 6628 del 23.1.2009, Totaro, rv. 242727).
Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, anche nel caso della insussistenza originaria delle condizioni per l'adozione o il mantenimento della misura custodiale, l'obiettiva ingiustizia della detenzione subita può trarre origine da comportamenti dolosi o gravemente negligenti dell'imputato. Pertanto, attribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben si concilia con il fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, alla cui stregua è ragionevole che il ristoro assicurato dall'ordinamento sia riconosciuto a chi abbia "patito", e non concorso a determinare, l'applicazione del provvedimento restrittivo.
Le Sezioni Unite hanno, però, condivisibilnnente, posto un ineludibile "paletto", nel senso che, se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice dei provvedimento della cautela, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato (vedi poi anche Sez. 4, n. 26269 dell'1.3.2017, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 270102). Ciò, evidentemente, in quanto in tali casi il giudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (cfr. ex multis, sez. 4, n. 13559 del 2.12.2011 dep. l'11.4.2012, Borselli, rv. 253319; conf. sez. 4, n. 8021 del 28.1.2014, Gennusa, rv. 258621).
Per converso, potrà, invece, effettuare la valutazione della sinergia causale del dolo o della colpa grave, se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiate sia avvenuto alla stregua di un materiale probatorio contrassegnato da diversità rispetto a quello originariamente detenuto dal giudice della cautela. Si è pure chiarito che, ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 - 01).
Ad ogni modo, l'illegittimità della misura cautelare, ai sensi del secondo comma del cit. art. 314, può risultare, anche in modo implicito, dalla stessa sentenza definitiva di merito (Sez. 4, n. 38192 del 04/06/2009, X, Rv. 245310 - 01). Ciò premesso e venendo al caso di specie, la Corte d'appello di Torino nel rigettare la domanda, ritenendo sussistente il motivo ostativo rappresentato dalla colpa grave, non ha tenuto conto della decisione del Tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento genetico della misura per difetto della gravità indiziaria, non operando quindi alcuna valutazione circa la sussistenza del diritto alla riparazione nel caso in cui venga in rilievo un'ipotesi di c.d. ingiustizia fomale.
Ed inoltre ai fini della valutazione della condotta ostativa ha preso in considerazione elementi del tutto avulsi rispetto alla condotta contestata alla Ruggeri, semplicemente inquadrando il singolo episodio nei c.d. presidi di solidarietà organizzati dai c.d. Antagonisti. Il secondo motivo è assorbito. In conclusione l'ordinanza va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Torino per un nuovo esame in ordine al profilo evidenziato. Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla Corte di appello di Torino, cui demanda la