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Sentenza — n. 2661/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court decision for omitting mandatory six-month to one-year driver's license suspension penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2661/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a Padua court judgment regarding Thomas Mazzuccato, arguing the lower court failed to apply the mandatory administrative penalty of suspending the driver's license. The court found the omission because Article 186, letter b) of the Road Code explicitly requires this suspension for six months to one year, which was absent from the original ruling. Consequently, the Cassation court annulled the decision solely on this procedural defect and remanded the case for a new trial to address the missing penalty.

Regesto Legislator

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Art. 186, lett. b) cod. strada; The lower court must apply the mandatory administrative penalty of driver's license suspension when the statutory conditions are met, and any omission constitutes a violation of law requiring annulment.

Parole chiave

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mandatory administrative penalty driver license suspension Road Code Article 186 procedural omission Cassation annulment accessory sanction remand for retrial guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 186, lett. b) cod. strada
pen., nei confronti di Mazzuccato Thomas, in ordine al reato di cui all'art. 186, lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: MAZZUCCATO THOMAS nato a ABANO TERME il 22/04/1994 avverso la sentenza del 17/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art.444 cod. proc. pen., nei confronti di Mazzuccato Thomas, in ordine al reato di cui all'art. 186, lett. b), cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il giudice ha omesso di disporre l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria dall'art. 186, lett. b), cod. strada.

3. Il ricorso è fondato. L'art. 186, lett. b), cod. strada prevede, infatti, come obbligatoria, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Nel caso di specie, né in motivazione né in dispositivo si rinviene alcun accenno all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Si impone, dunque, nel caso in esame, un pronunciamento rescindente.

4. La sentenza impugnata va du. nque annullata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Padova. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Padova. Così deciso