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Sentenza — n. 2660/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls criminal judgment for omitting mandatory driver's license suspension under Road Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2660/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a criminal judgment against Mario Busetti for traffic offenses, arguing the lower court failed to impose the mandatory administrative sanction of suspending his driver's license. The Court of Cassation agreed, noting that both relevant articles of the Road Code explicitly require this suspension as an accessory penalty. Consequently, the Court annulled the decision regarding the omitted sanction and remanded the case for a new trial on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 189, comma 6 e 7, cod. strada; The court must apply mandatory administrative sanctions for license suspension when statutory provisions expressly require them, and a judgment omitting such sanctions is legally flawed and must be annulled.

Parole chiave

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mandatory administrative sanction driver license suspension Road Code Italy accessory penalty omission of judgment remand for retrial criminal procedure appeal sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 189, comma 6, cod. strada
L'art. 189, comma 6, cod. strada prevede, infatti, come obbligatoria, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni.
Art. 189, comma 7, cod. strada
L'art. 189, comma 7, cod. strada prevede invece la sospensione della patente della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a 5 anni.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Busetti Mario, in ordine ai reati di cui all'art.
art. 444 cod. proc. pen
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Busetti Mario, in ordine ai reati di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: BUSETTI MARIO nato a CREMONA il 19/09/1937 avverso la sentenza del 10/12/2020 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Busetti Mario, in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il giudice ha omesso di disporre l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria sia dal comma sesto che dal comma settimo dell'art. 189 cod. strada.

3. Il ricorso è fondato. L'art. 189, comma 6, cod. strada prevede, infatti, come obbligatoria, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. L'art. 189, comma 7, cod. strada prevede invece la sospensione della patente della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a 5 anni. Nel caso di specie, né in motivazione né in dispositivo si rinviene alcun accenno all'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria. Si impone, dunque, nel caso in esame, un pronunciamento rescindente.

4. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Cremona. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Cremona. Così deciso