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Sentenza — n. 2656/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment on theft sentencing regarding video surveillance aggravating circumstance and omitted mitigating circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2656/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the application of a specific mitigating circumstance while upholding the rejection of an aggravating circumstance argument. The defendant argued for a mitigating circumstance under Article 62, Section 4 of the Penal Code, which was omitted by the lower court despite the theft involving four bottles of liquor. The court found the first appeal ground unfounded because the video surveillance system did not guarantee immediate interruption of the crime, but ordered a retrial to evaluate the second ground.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 625 n. 7 cod. pen.: The court must examine all grounds raised in the appeal; if one ground is not manifestly unfounded due to the nature of the offense, the judgment must be annulled and remitted for a new assessment of that specific mitigating circumstance.

Parole chiave

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theft sentencing video surveillance aggravating omitted mitigating circumstance appeal judgment annulment retrial remand order sorveglianza sui prezzi indagine per furto furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Col secondo motivo, il difensore si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Sottolinea che tale richiesta era stata formulata con l'atto di gravame, ma la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul punto.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
2.1 Col primo motivo, la difesa lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) in base al quale i furti aggravati dall'esposizione alla pubblica fede sono procedibili a querela di parte.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, Scalambrieri
Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCHILIRO' VINCENZO nato a MESSINA il 23/05/1983 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e il rigetto del ricorso nel resto; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 dicembre 2020, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 28 ottobre 2019 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di Vincenzo Schilirò. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., commesso a Barcellona Pozzo di Gotto il 4 luglio 2016 impossessandosi di quattro bottiglie di liquore che sottraeva dagli scaffali di un esercizio commerciale. Gli sono state concesse le attenuanti generiche (che il giudice di primo grado aveva ritenuto di non poter applicare) valutate equivalenti alla contestata aggravante, e la pena è stata determinata nella misura di mesi sei di reclusione ed C 150,00 di multa.

2. Contro la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore. 2.1 Col primo motivo, la difesa lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. rileva che, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, il supermercato era dotato di un sistema di videosorveglianza e proprio grazie ad esso fu possibile risalire all'autore del furto. 2.2. Col secondo motivo, il difensore si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Sottolinea che tale richiesta era stata formulata con l'atto di gravame, ma la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul punto.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e il rigetto del ricorso nel resto. Con memoria del 2 gennaio 2023 il difensore ha insistito per l'accoglimento di entrambi i motivi.

4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, il secondo merita accoglimento.

5. Non è controverso che l'esercizio commerciale nel quale fu perpetrato il furto oggetto del presente procedimento fosse dotato di un sistema di videosorveglianza. Alcuni fotogrammi estrapolati dai filmati relativi alla giornata del 4 luglio 2016, infatti, sono stati acquisiti agli atti e sulla base degli stessi i giudici di merito hanno ritenuto di poter indentificare in Vincenzo Schilirò l'autore del reato. Dalla lettura delle sentenze di merito, risulta, però, che il sistema di videosorveglianza non veniva utilizzato per esercitare un controllo costante e continuo sulle merci e che, solo dopo aver costatato l'ammanco di alcune bottiglie di superalcolici, i dipendenti del punto vendita si risolsero a visionare le immagini videoregistrate.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non sia «esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa» (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808). Si è osservato in proposto che il sistema di videosorveglianza è un «mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa» e che «solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157).

La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi di diritto e ha fornito sul punto una motivazione completa, scevra da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità.

6. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che non sia stata ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Tale motivo di appello risulta essere stato proposto, ma non esaminato. Non si tratta di motivo manifestamente infondato atteso che il furto ha ad oggetto quattro bottiglie di liquore. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio in ordine alla eventuale sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 , cod. pen. Poiché vi è in atti una querela sporta il 5 luglio 2016 da Antonino Mazzeo, quale «responsabile del punto vendita» non ha rilievo nel presente procedimento la modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) in base al quale i furti aggravati dall'esposizione alla pubblica fede sono procedibili a querela di parte.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cd. Pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Messina, altra sezione. Rigetta nel resto il ricorso. Così decis