Cassation court annuls lower court sentence for omitting mandatory pecuniary fine under Art. 624-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale requested the annulment of a Lecce court sentence due to the omission of a required pecuniary fine. The lower court had convicted the defendant of attempted theft but sentenced only to imprisonment without addressing the mandatory fine under Article 624-bis of the Penal Code. The Supreme Court agreed that the omission violated the law and annulled the sentence regarding the sanction, remanding the case to the trial court to determine the fine amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis cod. pen.; The conviction under Article 624-bis of the Penal Code, which mandates a combined sentence of imprisonment and a fine, is legally defective if the judgment imposes only the custodial penalty without establishing the corresponding pecuniary sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: GAETANI MASSIMILIANO nato a CASARANO il 20/03/1976 avverso la sentenza del 21/06/2021 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 giugno 2021, il Tribunale di Lecce ha ritenuto Massimiliano Gaetani responsabile del reato di tentato furto in appartamento, aggravato dall'aver usato violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Per questo reato, commesso in Racale il 7 agosto 2016, Gaetani è stato condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione.
2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce il quale lamenta, con un unico motivo, violazione di legge per non essere stata indicata l'entità della pena pecuniaria che, pure, è prevista dall'art. 624-bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale competente per la rideterminazione della pena.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. è punito con la pena edittale congiunta della reclusione e della multa, ma, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha determinato solo la pena detentiva omettendo ogni riferimento alla pena pecuniaria.
6. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per la determinazione della pena pecuniaria, cui questa Corte di legittimità non può provvedere trattandosi di valutazione di competenza del giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per la determinazione della pena pecuniaria al tribunale di Lecce, altro giudice. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il Co sigliere estensore Il