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Sentenza — n. 2639/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for Trovatello regarding missing participation reasoning in receipt crime, dismissing other grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2639/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the appeal judgment against Trovatello Giuseppe solely for failing to explicitly address his participation in the crime of receipt, while dismissing the remaining cassation grounds. The applicants argued for errors in sentencing aggravations, mitigations, and procedural nullities, but the court found the lower court's reasoning on these points sufficient and non-contradictory. Consequently, the case was remanded for a new trial regarding Trovatello's specific defense, while Giannino Carmela's appeal was rejected with costs awarded.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 606, comma 2, lett. c) e e) c.p.p.: The Court of Cassation must annul a judgment if it omits to examine specific grounds of appeal regarding the imputation of a crime, such as participation in receipt, necessitating a remand for a new trial on that specific issue.

Parole chiave

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crime of receipt omission of reasoning remand for new trial participation in crime cassation annulment procedural nullity sentencing aggravation ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 110, 624, 625, 648 c.p.
Art. 62 c.p.
Con il secondo motivo, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, si deduce in relazione al capo a) della rubrica l'erronea applicazione della legge penale e la motivazione manifestamente illogica in relazione all'art. 625 n.
Art. 99 c.p.
Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge e la motivazione mancante in relazione all'art. 99 cod.
Art. 133 c.p.
Art. 125, comma 3 c.p.p.
Art. 546, commi 1 lett. e) e 3 c.p.p.
Art. 606, commi lett. c) ed e) c.p.p.
rilevabili ai sensi dell'art. 606 commi lett.
Art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
rilevabili ai sensi dell'art. 606 commi lett.
art. 99 cod. pen
Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge e la motivazione mancante in relazione all'art. 99 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano
279243 - 02; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv.
Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito
pure Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv.
Sez. 5, n. 39631 del 23/9/2010, Giusti
280493 - 01, che - richiamando pure Sez. 5, n. 39631 del 23/9/2010, Giusti, Rv.
Sez. 5, n. 11921 del 19/12/2019, Gallo
Sez. 5, n. 19728 dell'11.4.2019, Ingenito
Sez. 5, n. 43952 del 13.4.2017, Pettinelli
(Sez. 5, n. 43952 del 13.4.2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIANNINO CARMELA nato a MESSINA il 20/09/1963 TROVATELLO GIUSEPPE nato a MESSINA il 10/04/1958 avverso la sentenza del 29)11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29.11.2021 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Messina in data 27.1.2021 aveva ritenuto Trovatello Giuseppe e Giannino Carmela colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen. (capo a) e 110, 648 cod.pen. (capo b), ritenuta l'ipotesi di cui al 2 comma, e, operati gli aumenti per le aggravanti e la contestata recidiva e la diminuzione per il rito, li aveva condannati alla pena di anni due di reclusione ed Euro 800,00 di multa ciascuno. Entrambe le sentenze di merito ritenevano dimostrata la penale responsabilità degli imputati alla stregua dell'attività di perquisizione espletata dai Carabinieri presso l'abitazione dei medesimi e della visione delle immagini ricavate dal sistema di videosorveglianza del centro commerciale "Tremestieri" da cui si ricostruiva che gli stessi avevano sottratto merce dall'autovettura parcheggiata di Greco Domenico e ricevuto la merce compendio del furto in danno degli esercizi commerciali Coin ed Eurospin.

2. Avverso la pronuncia d'appello gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, propongono con un unico atto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con il primo motivo, proposto nell'interesse del solo Trovatello Giuseppe, si deduce in relazione al capo b) della rubrica l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e motivazione mancante in relazione agli artt. 110, 648 cod.pen., 125 comma 3 e 546 commi 1 lett.

e) e 3 cod.proc.pen. rilevabili ai sensi dell'art. 606 commi lett.

c) ed e) cod.proc.pen. per avere la sentenza impugnata omesso di motivare in ordine alla partecipazione del. Trovatello al delitto di ricettazione che ha formato oggetto di motivo di appello. Con il secondo motivo, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, si deduce in relazione al capo a) della rubrica l'erronea applicazione della legge penale e la motivazione manifestamente illogica in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'aggravante de qua. Con il terzo motivo in relazione al capo a) della rubrica si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la motivazione apparente in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. per non avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza dell'attenuante de qua. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge e la motivazione mancante in relazione all'art. 99 cod. pen. rilevabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'aumento di pena relativo alla contestata recidiva, essendosi limitata la Corte a fare richiamo ai pregiudizi penali da cui gli imputati sono gravati senza adottare una specifica motivazione. Con il quinto motivo si deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche assumendo che la Corte d'appello si è sottratta all'obbligo di motivazione.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio solo per il primo motivo ed il rigetto per il resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato. Ed invero, nonostante la questione abbia formato oggetto di motivo di appello, la Corte territoriale non si è pronunciata neppure rinviando alla pronuncia di primo grado sulla riconducibilità al Trovatello della merce rinvenuta nel corso della perquisizione effettuata presso l'abitazione degli imputati.

2. Il secondo motivo è infondato. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di furto, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625, n. 7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, ossia alla particolare posizione in cui versano le cose non sOttoposte a custodia diretta, le quali trovano la loro tutela nel sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui, nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato e, per ciò stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo; in altri termini, la pubblica fede si sostanzia nel senso di onestà verso la proprietà altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessità, consuetudine o destinazione, e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo ove essa si trovi (tanto che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere:

Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Anghel, Rv. 279243 - 02; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01, che - richiamando pure Sez. 5, n. 39631 del 23/9/2010, Giusti, Rv. 248656 e Sez. 5, n. 11921 del 19/12/2019, dep. 2020, Gallo, n.nn. - ha evidenziato che la rado della norma è tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà, ostacolandone quella facilità di raggiungimento che consegue dall'esposizione alla pubblica fede). Ebbene, nel caso in esame, come esposto dalla sentenza impugnata, la cui ricostruzione del fatto non è stata oggetto di censura, l'auto è stata posteggiata nel parcheggio di vasta ampiezza del centro commerciale non soggetto a sorveglianza continua.

3. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 dell'11.4.2019, Ingenito, Rv. 275922). Nella specie, correttamente, la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento dell'attenuante de qua tenuto conto del valore della merce, negando rilievo alla circostanza del recupero della refurtiva a seguito della perquisizione operata dai Carabinieri.

4. Infondato è' il quarto motivo di ricorso. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto che i precedenti penali degli imputati connotano l'azione di peculiare gravità giustificando l'aumento per la recidiva in quanto la nuova condotta si innesta, aggravandolo, in un complessivo quadro di pericolosità degli imputati che si estrinseca nell'offesa al patrimonio.

5. Infondato è anche il quinto motivo. La Corte territoriale ha fatto richiamo al principio secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13.4.2017, Pettinelli, Rv. 211269). Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo ai precedenti plurimi e specifici degli imputati). In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'omesso esame delle censure riguardanti il capo b) dell'imputazione con riguardo a Trovatello Giuseppe con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, rigettandosi il ricorso per il resto. Va rigettato il ricorso proposto da Giannino Carmela con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Trovatello Giuseppe limitatamente all'omesso esame delle dedotte censure riguardanti il capo b) della rubrica con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso di Trovatello. Rigetta il rico