Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2631/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2631/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2631/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia nei confronti di Bruno Vincenzo che ha riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il reato di detenzione, al fine di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo hashish (quantitativo da cui erano ricavabili 1227 dosi). All'imputato veniva confiscata la somma di denaro, pari ad euro 7.495, 00, rinvenuta nella sua disponibilità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 640 cod. pen, art. 240-bis cod. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 2631/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Infondato è anche il motivo sulla recidiva: la sentenza impugnata motiva compiutamente sul punto osservando che, avuto riguardo ai precedenti, di cui uno anche specifico, deve ritenersi che l'episodio contestato costituisca sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo all'allarme sociale che desta comunque un'attività di spaccio di sostanza stupefacente, sia pure riqualificata ai sensi del comma 5 dell'articolo 73.

Parole chiave

Generato dall'IA
consumo di canapa commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti confisca dei proventi di reato guida recidiva in stato di ebbrezza traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 640 cod. pen
Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen.
art. 240-bis cod. pen
Invero, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art.
art. 240 cod. pen
In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO VINCENZO nato a FOGGIA il 13/07/1985 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo e44,- 11A‘colh o dt'« .

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia nei confronti di Bruno Vincenzo che ha riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il reato di detenzione, al fine di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo hashish (quantitativo da cui erano ricavabili 1227 dosi). All'imputato veniva confiscata la somma di denaro, pari ad euro 7.495, 00, rinvenuta nella sua disponibilità.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che formula tre motivi. 2.1. Con il primo, relativo alla affermazione di responsabilità dell'imputato, deduce inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per la mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; nonché violazione di legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione (apparente, carente, manifestamente illogica). La responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sulla scorta del dato quantitativo dello stupefacente, del denaro in possesso dell'odierno ricorrente e del sequestro di una lama intrisa di sostanza stupefacente.

I Giudici di merito hanno disatteso gli elementi rassegnati dalla difesa, in particolare quello afferente alla capacità reddituale dell'imputato il quale non avrebbe avuto interesse o addirittura necessità di vendere droga, essendone un mero consumatore. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 133 e 99 cod. pen., nonché vizio di motivazione (apparente, carente, manifestamente illogica) sul punto. La Corte di appello ha disatteso il motivo proposto dalla difesa in ordine alla esclusione della recidiva contestata, senz a tuttavia specificare quanti e quali siano í precedenti penali a carico dell'imputato, l'epoca di commissione delle relative condotte delittuose, al fine di ritenere il nuovo fatto espressione di una accresciuta capacità a delinquere.

Illogica, poi, appare la motivazione laddove in maniera del tutto astratta e generica ritiene che una qualsiasi attività di spaccio di sostanza stupefacente, indipendentemente dalle sue connotazíoni oggettive e soggettive, debba comunque considerarsi sintomatica di pericolosità del suo autore, senza invece effettuare una valutazione globale della personalità dell'imputato e del suo comportamento processuale. Ciò, soprattutto, alla luce della oggettiva qualificazione giuridica della condotta come fatto di lieve entità. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. in relazione al sequestro della somma di denaro di euro 7.495,00, nonché relativo vizio di motivazione (apparente, carente, manifestamente illogica), richiamando come, nel caso di specie sia contestata una mera detenzione e come dunque manchi il nesso tra il reato ascritto e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere oggetto di confisca.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.I

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato è unicamente il terzo motivo, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.

2. Quanto alla responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, la Corte di merito, con motivazione congrua e pertanto incensurabile, osserva che depongono inequivocabilmente nella direzione della destinazione allo spaccio il significativo quantitativo dello stupefacente, la lama intrisa di sostanza, i ritagli di cellophane - notoriamente utilizzati per confezionare le dosi -e notati dai militari galleggiare nel water, il fatto che durante la perquisizione siano sopraggiunti vari ragazzi, anche da posti diversi e con il pretesto, ritenuto inverosimile, di trovarsi lì per un caffè. Elementi tutti che, congruamente, hanno indotto i Giudici del merito a ritenere che fosse in corso un'attività di spaccio. Il primo motivo è, pertanto, infondato.

3. Infondato è anche il motivo sulla recidiva: la sentenza impugnata motiva compiutamente sul punto osservando che, avuto riguardo ai precedenti, di cui uno anche specifico, deve ritenersi che l'episodio contestato costituisca sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo all'allarme sociale che desta comunque un'attività di spaccio di sostanza stupefacente, sia pure riqualificata ai sensi del comma 5 dell'articolo 73.

4. È invece fondato il terzo motivo. Invero, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ex multis, Sez. 4 , n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248 - 01. In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità).

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, con rinvio, per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Bari. Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte