Cassation appeal against archiving dismissed; case reclassified as complaint and remitted to single-judge tribunal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the archiving decree, noting that direct cassation against such decrees is no longer possible since August 2017. The appellant argued he was not notified of the prosecution's request for archiving as required by law, claiming procedural violations. The Court reclassified the appeal as a complaint under specific procedural rules and ordered the case files to be transmitted to a single-judge tribunal for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 408 cod. proc. pen.; Art. 410-bis cod. proc. pen.: Appeals against archiving decrees are no longer admissible via cassation; grievances regarding notification must be filed as complaints to a single-judge tribunal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PERROTTA CARLO nato a SAN VINCENZO LA COSTA il 16/10/1954 nel procedimento a carico di: IGNOTO IGNOTO avverso il decreto del 07/09/2021 del GIP TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La persona offesa Perrotta Carlo ha proposto, a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza in data 7 settembre 2021 - da lui conosciuto solo in data 7 giugno 2022 - relativamente ad un procedimento iscritto contro ignoti in ordine al delitto di cui all'art. 589 cod. pen., commesso in danno della moglie D'Alessandro Marisa, deceduta il 10 novembre 2020 presso l'Ospedale civile di Cosenza.
2. Il Perrotta ha dedotto violazione di legge, nello specifico lamentando di non essere stato avvisato, unitamente ai suoi figli, della richiesta di archiviazione avanzata da parte del Pubblico Ministero, benché avesse formulato un'esplicita richiesta in tal senso, in ossequio a quanto previsto dall'art. 408 cod. proc. pen. Il procedimento era stato, conseguentemente, archiviato senza lo svolgimento di alcuna camera di consiglio e solo per il tramite dell'utilizzo di un modulo prestampato. La motivazione, peraltro, sarebbe stata affetta da inadempienze, nonché dal mancato espletamento di specifiche indagini di cui il ricorrente si sarebbe lamentato ove fosse stato posto nella possibilità di interloquire, previo avviso in suo favore della richiesta di archiviazione.
3. Orbene, il Collegio rileva come, a seguito dell'entrata in vigore, a far data dal 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sia più esperibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione. L'impugnazione dedotta, tuttavia, non è da ritenersi inammissibile, avendo lamentato il ricorrente la mancata notifica nei suoi confronti dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'art. 408 cod. proc. pen. Tale doglianza, allora, può essere fatta valere mediante reclamo al tribunale in composizione monocratica, giusta applicazione della norma dell'art. 410-bis cod. proc. pen.
Il disposto dell'art. 568 cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dall'impugnante e, ove essa venga proposta ad un giudice incompetente, quest'ultimo è tenuto a trasmettere gli atti al giudice competente, nel caso di specie da individuarsi - dovendo procedersi alla qualificazione dell'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. - nel tribunale in composizione monocratica, cui devono essere trasmessi gli atti, in quanto organo giurisdizionale tenuto a decidere la dedotta regiudicanda.
• P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per il prosieguo. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2