Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2332/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against denial of compensation for unjust detention, ruling review is limited to legal errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2332/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Tang Jianyao's appeal against the Bologna Court of Appeal's denial of compensation for unjust detention. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding his alleged gross negligence, while the prosecution supported the dismissal. The court ruled that the appeal was inadmissible because the review is strictly limited to legal errors, not a re-evaluation of the factual merits or the judge's discretion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 646, comma 2 e 3 c.p.p.; Art. 315, comma 3 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation against a first-instance judgment on unjust detention is limited to legal errors and cannot involve a re-evaluation of the facts or the merits of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust detention compensation Court of Cassation review legal error standard first instance judgment procedural appeal limits persecuzione dei Tamil riabilitazione riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 646, comma 2 e 3 c.p.p.
Al contrario, l'art. 646, comma terzo, cod.
Art. 315, comma 3 c.p.p.
(al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod.
Art. 606 c.p.p.
pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello gli interessati possano ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro della previsione normativa di cui all'art. 606 cod.
art. 314 cod. proc. pen
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico d'impugnazione, contenente diverse doglianze, nel quale si deduce: inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 314 cod.
articolo 315 cod. proc. pen
pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello gli interessati possano ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro della previsione normativa di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essa previste [cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TANG JIANYAO nato a ZHEJIANG( CINA) il 07/08/1980 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se e le conclusioni del PG i.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9/12/2021, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da Tang Jianyao per la dedotta ingiusta detenzione sofferta agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale nel quale rispondeva del delitto di riciclaggio, aggravato dall'avere favorito un'associazione di stampo mafioso, accusa da cui era assolto in via definitiva dal Tribunale di Reggio Emilia. La Corte di merito ha ritenuto d'individuare comportamenti gravemente colposi a carico del richiedente ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, descritti ed illustrati alle pagine 4 e seguenti dell'ordinanza.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico d'impugnazione, contenente diverse doglianze, nel quale si deduce: inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito, evidenziando come le argomentazioni a sostegno del rigetto siano del tutto assenti o insufficienti per sostenere il decisum. I giudici non avrebbero indicato le ragioni per le quali il comportamento serbato dal richiedente sia stato causa dell'intervento dell'Autorità giudiziaria, essendosi limitati alla mera enunciazione dei principi generali che regolano l'istituto.

I rilievi dei giudici riguardanti la colpa grave configurata a carico del ricorrente riguardano esclusivamente la carica sociale dallo stesso rivestita nell'ambito dell'associazione "Circolo Cartagena Club di Reggio Emilia"; manca ogni ulteriore indicazione suscettibile di rivelare un atteggiamento gravemente colposo. Peraltro la Corte di merito trascura di considerare che il richiedente si era attivato per denunciare i soprusi subiti. L'assenza, nel provvedimento notificato, del foglio relativo alla pagina 5 dell'ordinanza non ha consentito la conoscenza del suo contenuto.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo nelle conclusioni rassegnate la validità delle argomentazioni illustrate dalla Corte territoriale nella ordinanza di diniego. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La lagnanza riguardante l'assenza di una pagina del provvedimento impugnato è priva di riscontro, risultando invece integra l'ordinanza presente nel fascicolo. La difesa, avvedutasi della lamentata carenza, avrebbe potuto, prima di redigere il ricorso, accertarsi, tramite i servizi di Cancelleria, della effettiva incompletezza del provvedimento e richiedere copia integrale dell'atto.

2. Quanto al merito, è d'uopo premettere che, secondo orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez.

U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro e altri, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del 23/10/2008, Rv.242034). A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti anteriormente o successivamente al momento restrittivo della libertà personale, suscettibili di determinare o esplicare un'efficacia sinergica rispetto all'evento detenzione. Ne deriva che, ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, deve essere analizzato e valutato il comportamento serbato dal richiedente.

Dunque il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, come ribadito costantemente da questa Corte, richiede che la deliberazione sia fondata sull'analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi "ex ante'', non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato - valutazione che compete al giudice della cognizione - ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così Sez.

U., n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio).

3. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come l'ordinanza impugnata abbia fatto buon governo di tali principi.Sono stati individuati e descritti con precisione i comportamenti serbati dal ricorrente suscettibili d'ingenerare nell'autorità procedente la convinzione del coinvolgimento del ricorrente nei fatti di riciclaggio contestati (intestazione fittizia del "Circolo Cartagena Club di Reggio Emilia" gestito in realtà dal ricorrente; esistenza di rapporti di natura economica ed imprenditoriale con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, a cui il richiedente si era rivolto per ottenere protezione).

I comportamenti descritti nella ordinanza sono riconducibili alla nozione di colpa grave, come enucleata dalla giurisprudenza di legittimità in plurime pronunce. Invero, le frequentazioni ambigue, per consolidato orientamento di questa Corte, sono suscettibili di costituire circostanza ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (cfr. ex multis Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 08/01/2008, Rv. 238782 - 01: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa").

Il ricorrente omette di confrontarsi realmente con il contenuto del provvedimento impugnato, prospettando una diversa ricostruzione della vicenda. Ebbene, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata, ove le critiche difensive siano rivolte alla motivazione del provvedimento, al solo aspetto della congruità e logicità del discorso giustificativo espresso nel provvedimento impugnato, non potendo investire il merito della vicenda.

Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Il fatto che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (innanzi alla Corte di appello) non autorizza a ritenere che la Corte di Cassazione possa giudicare anche nel merito: tale estensione di giudizio non è ricavabile da alcuna disposizione. Al contrario, l'art. 646, comma terzo, cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello gli interessati possano ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro della previsione normativa di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essa previste [cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097:"Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita.

Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste. (Affermando tale principio la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte)].

Tale premessa è indispensabile per rimarcare come, nella materia che occupa, debba escludersi che possano formare oggetto di doglianza profili tendenti ad investire una rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta, evenienza da escludersi nel presente caso.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in eur