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Sentenza — n. 2326/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of standing after property sale and failure to prove illicit origin.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2326/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Cindy Bolzonella's appeal inadmissible, ruling she lacked standing to challenge the asset seizure after selling her 50% share of the property. The court found her argument regarding the illicit origin of the purchase price unsupported by evidence, noting the significant disparity between the property's value and the couple's declared income. Consequently, the appeal was rejected, and Bolzonella was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.p.; Art. 240 c.p.: The right to appeal a preventive seizure order requires current ownership or a direct legal interest in the seized assets; a prior sale of the property divests the appellant of standing, and the burden of proving the illicit origin of the purchase price lies with the appellant.

Parole chiave

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preventive seizure asset confiscation lack of standing illicit origin proof property sale effect garanzia di locazione non pagata pagamento a rate beni sequestrati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 113 c.p.p.
Art. 240 c.p.
Con il primo deduce la inadeguatezza della motivazione nonché la violazione dell'art. 240 cod.pen.
art. 240 bis cod.pen
Con il primo deduce la inadeguatezza della motivazione nonché la violazione dell'art. 240 cod.pen.
artt. 110 cod. pen
309, artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.p.r.
art. 240 cod.pen
Con il primo deduce la inadeguatezza della motivazione nonché la violazione dell'art. 240 cod.pen.
art. 1458 c.c
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 1458 c.c.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOLZONELLA CINDY nato a VENEZIA il 05/07/1981 avverso l'ordinanza del 16/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16.2.2022 il Tribunale di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame avanzata tra gli altri da Bolzonella Cindy, in qualità di terza interessata (quale ex moglie di Miho Neritan), avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip di Venezia del 4.1.2022 con il quale si imponeva il sequestro finalizzato a successiva confisca ex art. 240 bis cod.pen. e 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 dei cespiti patrimoniali posseduti o comunque nella disponibilità degli imputati sproporzionati rispetto al loro profilo economico reddituale in particolare dell'immobile sito in Mogliano Veneto (TV),Via E. Curie! n. 15/A. La misura reale veniva adottata nell'ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt. 74 commi 1, 2 e 3 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.p.r. 309 del 1990, commessi in Italia e su territorio estero dal dicembre 2013 al giugno 2017, e limitatamente ai beni entrati nella sfera patrimoniale degli indagati in un arco di tempo prossimo ai reati in contestazione individuato in tre anni precedenti e successivi agli stessi.

2. Avverso detta ordinanza Bolzonella Cindy, a mezzo del proprio difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la inadeguatezza della motivazione nonché la violazione dell'art. 240 cod.pen. per mancanza di prova della provenienza delittuosa del prezzo di acquisto. Si assume che il Tribunale non ha tenuto conto della provenienza lecita del grosso dell'importo impiegato per l'acquisto dell'immobile e del fatto che oggi resti in carico alla Bolzonella l'intero importo delle rate non pagate. L'immobile è stato pagato per Euro 35.000 con cespiti coerenti con i risparmi dei coniugi come acconto di pagamento e per l'intero prezzo con un contratto di mutuo che si è avvalso dell'affidabilità bancaria della Bolzonella sicché l'acquisto dell'immobile non ha nulla a che vedere con l'attività criminosa del Neritan.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 1458 c.c. non presa in considerazione dal Tribunale in sede di riesame. Si assume che con contratto di compravendita in data 14.6.2021 ha ceduto al Neritan la propria metà dell'immobile sito in Mogliano Veneto e che il corrispettivo è stato pattuito in Euro 58.343,53, prezzo che veniva interamente soddisfatto mediante accollo per pari importo della quota della metà del mutuo in essere presso la Banca Monte dei Paschi di Siena. Tuttavia il Neritan non aveva provveduto al pagamento delle rate sicché la stessa aveva promosso l'azione di risoluzione del contratto e quindi sarebbe legittimata ad opporsi al sequestro.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La difesa della ricorrente ha depositato memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Va rilevato preliminarmente che la stessa ricorrente ha affermato nel ricorso di non essere più titolare dell'immobile sito in Mogliano Veneto oggetto di sequestro avendo ceduto la sua quota pari al 50% all'ex coniuge con atto di compravendita in data 14.6.2021 (vedi All. 3 al ricorso). Né può invocarsi al fine di fondare la sua legittimazione a ricorrere la pendenza del giudizio civile instaurato per la risoluzione del contratto di compravendita dell'immobile e gli effetti derivanti dalla pronuncia, non essendo al momento della proposizione del ricorso ancora intervenuta detta decisione.

Oltre a detto profilo inerente la legittimazione della ricorrente, in ogni caso manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Ed invero l'ordinanza impugnata ha puntualmente motivato circa la provenienza illecita del bene in sequestro in quanto l'immobile è stato acquistato nel 2015 per la somma di Euro 165.000,00, di cui Euro 35.000,00 pagati dai coniugi con risorse proprie ed Euro 130.000,00 tramite mutuo ipotecario, in un momento in cui la situazione reddituale della coppia non consentiva un simile esborso. Pertanto, correttamente, il Tribunale ha evidenziato la sussistenza di un'evidente sperequazione tra detto acquisto ed i redditi dichiarati, come del resto appare incongruente l'assolvimento delle rate di mutuo con il profilo reddituale del Neritan e della Bolzonella.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci e 29 novembre 2022 Il Co /1>