Cassation Court annuls seizure order without remand due to lack of notice and finality of confiscation revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the order restoring the seizure without remanding the case for a new hearing. The applicants argued they were denied the right to defend themselves and that the seizure was based on an erroneous belief that the prior confiscation revocation was not final. The Court ruled that the seizure order was invalid because the interested parties were not notified of the hearing and because the revocation of confiscation had already become irrevocable, rendering the seizure legally baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 178-179, 125, 262, 323 cod. proc. pen.: The seizure order must be annulled without remand if the underlying confiscation has become irrevocable and the interested parties were not given prior notice to defend their rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FIARE FILIPPO nato a SAN GREGORIO D'IPPONA il 15/03/1957 VINCI MARIA nato a SAN GREGORIO D'IPPONA il 06/09/1961 FIARE' FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 30/03/1980 FIARE' ROSARIO nato a VIBO VALENTIA il 20/10/1987 avverso l'ordinanza del 17/03/2022 del Tribunale per il riesame di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Catanzaro il 17 marzo 2022, in accoglimento dell'appello del P.M. avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro il 24 agosto 2020 ha disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto dei beni intestati a Maria Vinci, Francesco Fiarè e Rosario Fiarè, beni, riconducibili a Filippo Fiarè, di cui stata revocata la confisca con sentenza del 26 novembre 2019 (ben analiticamente indicati alla p. 1153 di tale sentenza), ha disposto il ripristino del sequestro.
2. Ricorrono per la cassazione dell'ordinanza sia Filippo Fiarè sia Maria Vinci, Francesco Fiarè e Rosario Fiarè, tramite separati atti di impugnazione curati dallo stesso Difensore di fiducia, denunziando violazione di legge. 2.1.Con il primo motivo nell'interesse di Maria Vinci, Francesco Fiarè e Rosario Fiarè si lamenta violazione di legge (artt. 178-179 cod. proc. pen.), per avere il Tribunale tenuto la camera di consiglio del 17 marzo 2022, all'esito della quale ha disposto il ripristino del sequestro, senza dare previo avviso ai ricorrenti, terzi interessati, che così non hanno potuto esplicare le proprie difese. 2.2.
Con l'unico motivo svolto nell'interesse di Filippo Fiarè e con il secondo motivo nell'interesse di Maria Vinci, Francesco Fiarè e Rosario Fiarè si censura violazione degli artt. 125, 262 e 323 cod. proc. pen., per avere il Tribunale per il riesame disposto il ripristino del sequestro sull'erroneo presupposto che non fosse passata in giudicato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 26 novembre 2019, con cui, tra l'altro, pur confermando la condanna di Filippo Friarè, si era revocata la confisca dei beni in questione. Al riguardo si evidenziano due circostanze ritenute dirimenti:
a) in primo luogo, la Procura Generale non ha mai impugnato la statuizione sulla revoca della confisca (come emergente dalla stessa motivazione del provvedimento del 24 agosto 2020);
b) in ogni caso, la pronunzia sulla revoca della confisca è divenuta irrevocabile con l'adozione del dispositivo della sentenza n. 1555/22 con cui la Corte di cassazione, Sez. 3, il 21 settembre 2021 ha deciso i ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello del 26 novembre 2019. Pertanto - proseguono i ricorrenti - poiché la sentenza diviene esecutiva a prescindere dalla attestazione da redigersi dal Cancelliere (richiamandosi al riguardo Sez. 1, n. 1230 del 09/02/1999, P.M. in proc. Di Martino e altro, Rv. 212970), «conseguenza diretta della irrevocabilità della sentenza nella parte relativa alla confisca è che il sequestro preventivo perde immediatamente efficacia ai sensi del combinato disposto degli artt. 262 e 323 cod. proc. pen.» (così alla p. 2 di entrambi i ricorsi).3. Il P.G. della Corte di legittimità nella requisitoria scritta del 10 novembre 2022 ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono fondati, sotto entrambi i profili denunciati. 1.1. La prima doglianza nell'interesse di Maria Vinci, di Francesco Fiarè e di Rosario Fia-rè è fondata, essendo incontestabile che i potenziali destinatari dei provvedimenti di sequestro (in quanto, secondo la prospettazione del P.M., apparenti intestatari di beni, in realtà, riconducibili al congiunto Filippo Fierè) hanno diritto a partecipare all'udienza camerale. 1.2. L'annullamento va, tuttavia, disposto non già con rinvio ma senza rinvio in ragione della fondatezza anche dell'ulteriore motivo, svolto nell'interesse di tutti.
Infatti, non essendo stata impugnata dalla Parte pubblica la statuizione sulla confisca contenuta nella sentenza della Corte di appello del 26 novembre 2019 (v. sentenza di Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022), la stessa era già passata in giudicato; in ogni caso, come sottolineato dal P.G. di legittimità nella propria requisitoria, con l'adozione del dispositivo di Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, cit., è intervenuta la irrevocabilità sul punto. E' sfuggita, in definitiva, al P.M. appellante ed al Tribunale per il riesame l'insensatezza di un provvedimento di cautela reale su di un bene che - naturalmente, immutate le ragioni - non è più sottoponibile a confisca.
2. Discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. I beni in sequestro vanno restituiti agli aventi diritto Fiarè Filippo, Vinci Maria, Fiarè Francesco e Fiarè Rosario.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone restituirsi i beni in sequestro agli aventi diritto (Fiarè Filippo, Vinci Maria, Fiarè