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Sentenza — n. 2319/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for drug and weapons charges due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2319/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to overturn a plea bargain sentence for drug possession, trafficking, and illegal firearm detention. The appellant argued for a full trial on specific grounds, including the legality of asset confiscation and the duration of the driver's license suspension. The court ruled that appeals against plea bargain sentencing are strictly limited by statute, making the appellant's general complaints regarding motivation and legal qualification procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible for general defects in motivation or qualification, limited strictly to the specific statutory violations enumerated in the law.

Parole chiave

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plea bargain appeal drug trafficking charges procedural inadmissibility asset confiscation rules driver license suspension Cassazione appeal sentencing review limits confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Tega Egisto Maria, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Spoleto, in ordine a due delitti di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Vizio di motivazione per non avere il Giudice espresso una compiuta motivazione in ordine ad un eventuale proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione delle circostanze, nonché alla congruità della pena.
Art. 240 cod. pen.
Il Giudice di merito non ha accertato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 240 cod. pen.
Art. 240-bis cod. pen.
Vero che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art.
Art. 85 d.P.R. 309/90
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 85 d.P.R. 309/90 e all'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
L. 895/1967
2 e 7 L. 895/1967, per avere illecitamente detenuto una pistola e un caricatore, meglio descritti al capo di imputazione c).
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
81, comma 1, 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi a e b, rispettivamente per detenzione e cessione di sostanze del tipi cocaina, marijuana e hashish) e al reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Vizio di motivazione per non avere il Giudice espresso una compiuta motivazione in ordine ad un eventuale proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione delle circostanze, nonché alla congruità della pena.
art. 240 cod. pen
Il Giudice di merito non ha accertato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248 - 01
309 (ex multis, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248 - 01).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TEGA EGISTO MARIA nato a GUALDO TADINO il 28/03/1975 avverso la sentenza del 18/01/2022 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; letteten-1--1t le conclusioni del PG cL &o4 , LAV.e-bG Ct:C L'edua"", i i It4 +Q> di i:cov)°, RITENUTO IN DIRITTO 1. Tega Egisto Maria, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Spoleto, in ordine a due delitti di cui agli artt. 81, comma 1, 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi a e b, rispettivamente per detenzione e cessione di sostanze del tipi cocaina, marijuana e hashish) e al reato di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/1967, per avere illecitamente detenuto una pistola e un caricatore, meglio descritti al capo di imputazione c).

2. Il ricorso consta di tre motivi con cui si deduce: 2.1. Vizio di motivazione per non avere il Giudice espresso una compiuta motivazione in ordine ad un eventuale proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione delle circostanze, nonché alla congruità della pena. 2.2. Violazione di legge, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato. Il Giudice di merito non ha accertato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 240 cod. pen.

E' insussistente il vincolo di pertinenzialità della somma in sequestro con i reati contestati all'imputato, atteso che il denaro in questione è del tutto compatibile con le lecite fonti di reddito di cui disponeva il Tega prima dell'arresto. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 85 d.P.R. 309/90 e all'art. 444 cod. proc. pen. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto ritiro della patente di guida per la durata di anni due. Anche sul punto è mancata una specifica motivazione, non potendo questa dirsi integrata dal rinvenimento della droga all'interno del veicolo condotto dal Tega.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, va ricordato che, in tema di patteggiarnento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.

3. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati.3.1. Vero che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ex multis, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, è stata contestata all'imputato (capo b) la cessione della sostanza stupefacente dalla quale riceveva quale corrispettivo la somma oggetto di confisca. 3.2.

Sulla durata del ritiro della patente di guida, disposto ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309/90, il Giudice ha offerto adeguata e congrua motivazione laddove ha considerato che «parte della sostanza stupefacente veniva detenuta nel vano portaoggetti dell'autovettura, e comunque altra parte della sostanza stupefacente veniva detenuta nelle tasche dei pantaloni quando l'imputato si trovava alla guida della sua autovettura, verosimilmente sfruttando il mezzo di trasporto per trasferire la sostanza stupefacente».

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il