Italian Court dismisses appeal on traffic conviction, rejecting claim of evidence distortion regarding victim's seatbelt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drunk driving and traffic violations. The appellant argued that the appellate court distorted evidence by inferring the victim wore a seatbelt based on a police report noting the restraint system was present, rather than the victim actually wearing it. The court ruled that such an inference constitutes a plausible interpretation of documentary evidence, not a distortion of proof, as the legal standard for overturning a verdict requires a manifest discrepancy between the evidence and the judge's findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appellate court does not distort evidence merely by drawing a plausible inference from documentary records, as distortion requires a manifest discrepancy between the objective results of the evidence and the judge's conclusions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIFICI AGOSTINO FILIPPO nato a SANT'ANGELO DI BROLO il 16/08/1959 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; udito il PG in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRA° D'AQUINO che ha concluso chiedendo sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato MUSA DONATO del foro di BRINDISI in difesa delle parti civili, che si riporta alle conclusioni scritte già depositate. E' presente l'avvocato FABI ALESSIO del foro di CIVITAVECCHIA in difesa di RIFICI AGOSTINO FILIPPO, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma di condanna di Agostino Rifici in ordine al reato di cui art. 589 bis cod. pen. commesso in Roma il 29 gennaio 2018. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. L'imputato alla guida della sua autovettura, percorrendo la carreggiata interna del GRA nel tratto tra la Nomentana e la Tiburtina, in prossimità del chilometro 27+100, contromano era andato a collidere contro l'autovettura condotta da Giuseppe Petraroli che era rimasto incastrato nell'abitacolo. Petraroli era stato estratto dall'abitacolo con l'ausilio dei Vigili del Fuoco e trasportato presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Andrea, ove ne era stato constatato il decesso. All'imputato, quali addebiti di colpa, sono stati contestati l'imprudenza, la negligenza, l'imperizia, la violazione delle norme sulla circolazione stradale e la violazione dell'art. 186 comma 2 lett.
c) CdS per aver condotto l'autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico accertato pari a 2,15 gli.
3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della circostanza attenuante del concorso di colpa della vittima. Il difensore lamenta che la Corte nell'affermare che la vittima al momento dell'incidente aveva la cintura di sicurezza allacciata sarebbe incorsa nel travisamento della prova. Invero nel verbale della Polizia Stradale era annotato: "al nostro sopraggiungere presenti equipaggio dei vigili del fuoco avente sigla 6 ° intenti ad estrarre il corpo del Petraroli Giuseppe incastrato all'interno dell'abitacolo Ford Fiesta; da una successiva ispezione dell'abitacolo è emerso che la cintura di sicurezza risultava con sistema di ritenuta inserito nell'apposito alloggiamento".
Sulla base di ciò, la Corte aveva ritenuto provata la circostanza che Petraroli stesse viaggiando con la cintura allacciata, quando in realtà la constatazione degli operanti della Polizia Stradale non valeva a dimostrare tale assunto. La Corte, inoltre, aveva ritenuto che nel caso di specie potevano essersi verificati due differenti scenari: poteva essere accaduto che il corpo fosse stato estratto, stante la deformazione dell'abitacolo, senza necessità di slacciare la cintura che, quindi, era rimasta inserita nell'alloggiamento, ovvero poteva essere accaduto che gli stessi soccorritori avessero, prima, slacciato la cintura per estrarre il corpo e, successivamente, l'avessero inserita nell'alloggiamento per ripristinare lo stato della vettura così come osservato all'arrivo.
In tal modo la Corte aveva, tuttavia, avallato due diverse e alternative ricostruzioni con un percorso argonnentativo viziato da contraddittorietà.
4. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Pasquale Serrao d'Aquino, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Al fine di meglio inquadrare il perimetro del presente giudizio di legittimità, si deve premettere nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Per converso il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica e non può limitarsi a un generico dissenso critico sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame.
Quando intende censurare la valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, il ricorrente ha l'onere di specificare il contenuto dell'impugnazione e di indicare i punti della motivazione censurati e le ragioni della censura al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). Non è consentita inoltre - pena l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità - la censura generica relativa a una presunta carenza o illogicità della motivazione (sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).
3. Ciò premesso, il motivo con cui si censura un difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7 cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte di Appello, nel replicare ad analogo motivo formulato in sede di impugnazione, ha rilevato che il preteso concorso di colpa della vittima non solo non era stato provato, ma era stato addirittura escluso dalle risultanze delle indagini preliminari ed in particolare dal verbale di accertamenti urgenti redatto dalla Polstrada, nel quale si dava atto che nell'abitacolo dell'auto di Petraroli la cintura era inserita nell'alloggiamento.
Tale dato testuale- ha osservato la Corte- è chiaro e non suscettibile di interpretazioni alternative, sicchè poteva essere successo sia che il corpo fosse stato estratto senza necessità di ricorrere al taglio della cintura (in quanto la posizione della vittima era poco allineata rispetto al sedile in seguito alla deformazione dell'abitacolo a causa dell'urto), sia che i vigili del fuoco, dopo aver slacciato la cintura, l'avessero nuovamente inserita nell'alloggiamento. Entrambe le ipotesi portavano in ogni caso a concludere, secondo la Corte, che Petraroli avesse indossato regolarmente la cintura.
A fronte di tale motivazione, scevra dai lamentati profili di illogicità e contraddittorietà, la censura del ricorrente si limita a ribadire le stesse doglianze già fatte valere in sede di impugnazione e sollecita in tal modo la Corte di legittimità ad una inammissibile diversa interpretazione del c:ompendio probatorio, ovvero a valutazioni che attengono alla mera ricostruzione dei fatti. Neppure può dirsi, come ipotizza il ricorrente, che la Corte sia incorsa in un travisamento del dato probatorio. A tal proposito vale la pena ribadire che il travisamento probatorio sussiste solo se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013, dep.2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438).
Il travisamento della prova consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto. Il giudice di legittimità deve, pertanto, solo verificare che il giudice di merito non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato c:he, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948;
Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15/6/2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 7/ 4/2007, Ventola, Rv 237588).Nel caso in esame, inoltre, la Corte non ha operato alcun travisamento del dato probatorio, ma si è limitata ad interpretare, in maniera plausibile e non illogica, i dati emersi dall'istruttoria ed in specie un dato documentale 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Petraroli Vincenzo e Urso Lucia per questo giudizio di legittimità che si stima congruo liquidare in euro tremilanovecento, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del difensore avvocato Donato Musa, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Petraroli Vincenzo e Urso Lucia per questo giudizio di legittimità che liquida in euro tremilanovecento, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del difensore avvocato Donato Musa, dichiaratosi antistatario. Deciso il 16 dicembre 2022 Il Consiglie r