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Sentenza — n. 2303/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for negligent injury due to statute of limitations expiring before final ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2303/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Perugia Court of Appeal's judgment convicting the defendant for negligent injury and failure to assist the victim. The defendant argued the statute of limitations had expired, while the prosecution contended the trial was suspended due to the 2016 earthquake laws. The court ruled that the suspension conditions were not met because the judicial offices were not in the designated seismic zones and no ineligibility declaration was filed, meaning the six-year limitation period expired in December 2020 before the appeal verdict.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a crime is extinguished by prescription before the final judgment, the appellate court must declare extinction and annul the conviction, as the limitation period cannot be extended by suspensive measures unless specific statutory conditions are met.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations prescription period negligent injury seismic suspension extinction of crime incidente stradale spese del veicolo a motore vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
D.L. n. 189/2016
Art. 49 D.L. n. 189/2016
Art. 1 legge di conversione D.L. 189/2016

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez.U, 17/12/2015, Ricci, Rv.266829
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARTOLONI ALESSIO nato a SPOLETO il 04/04/1991 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del ubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione con revoca delle statuizioni civili. Lette le conclusioni della difesa del ricorrente BARTOLONI Alessio in persona dell'avv.to Leonardo Fava il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con revoca della sanzione amministrativa accessoria e delle statuizioni civili e della condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Perugia, in riforma della decisione del Tribunale di Spoleto appellata dal Procuratore della Repubblica di Spoleto, riconosceva l'imputato BARTOLONI Alessio colpevole del reato di lesioni colpose ai danni di pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali, nonché dei reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. per essersi allontanato dal luogo dell'incidente e per non avere prestato assistenza alla persona offesa e lo aveva condannato alla pena di un mese di reclusione per il reato di lesioni colpose e alla pena di anni uno mesi uno di reclusione per i delitti di cui all'art.189 C.d.S. 2.Preliminarmente la Corte di Appello di Perugia procedeva alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale onde acquisire la documentazione relativa alla definizione del danno in favore della persona offesa con il Fondo Vittime della Strada laddove dall'incartamento era stato possibile risalire alla esatta data del sinistro e all'individuazione dei dati del veicolo del motociclista investitore, circostanze queste che, anche in ragione dei ricordi dei testimoni, erano risultate incerte nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Veniva poi rinnovata la testimonianza del testimone oculare CECCHINI il quale, a fronte delle incertezze palesate nella prima deposizione in ordine al numero della targa del motociclo investitore trascritto al momento del fatto, aveva precisato che la targa era BE94490 e non PE 94490 come riferito erroneamente in primo grado. Assumeva che nessun ulteriore accertamento andava svolto sul punto in quanto i dati della pratica liquidatoria con quelli del testimone coincidevano e conducevano alla identificazione del proprietario del veicolo investitore nell'imputato BARTOLONI il quale, dal canto suo, non aveva mai contestato di essere alla guida del veicolo allo stesso intestato e che comunque aveva riportato precedenti specifici per inosservanze alle regole sulla circolazione stradale e che peraltro risultava sprovvisto di certificazione assicurativa il che spiegava le ragioni della fuga e dell'omessa assistenza.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato il quale ha articolato due motivi di ricorso. Con il primo motivo denuncia insufficienza ed illogicità della motivazione in relazione alla identificazione sia del motoveicolo che del suo conducente, evidenziando le rilevanti discordanze nella testimonianza del teste l CECCHINI che, a fronte delle gravi lacune di memoria palesate nella testimonianza davanti al primo giudice aveva mostrato ben diversa prontezza e sicurezza in sede di rinnovazione del mezzo istruttorio in appello e, soprattutto palesava ricordo della targa del mezzo ma poca memoria sulla dinamica del sinistro, così da rilevarne una modesta attendibilità.

Rimaneva il fatto che nessuna identificazione del conducente della moto nel BARTOLONI era avvenuta in alcuna sede così da doversi inferire che l'accertamento era stato eseguito soltanto mediante la targa del mezzo e la verifica della sua intestazione, accertamento questo che lasciava un'apprezzabile sfera di dubbio sulla effettiva identificazione del conducente nelle circostanze del caso concreto. 3.1 Con una ulteriore articolazione deduce che i reati si erano prescritti in epoca antecedente alla pronuncia del giudice di appello atteso che ai sensi dell'art.157 cod.pen. il termine necessario a prescrivere i reati, comprensivo degli atti interruttivi della prescrizione, era venuto in scadenza il 20 Dicembre 2020.

A tale proposito a nulla rilevava la sospensione del dibattimento disposta alla udienza del 24 Gennaio 2017, con rinvio al 3 Ottobre 2017 con riferimento alla disciplina emergenziale prevista per le zone terremotate dell'Umbria (DL 189/2016) laddove la disciplina richiamata dall'art.49 commi 6 e 7 non era pertinente laddove in primo luogo gli uffici giudiziari di Spoleto non erano compresi nelle sedi giudiziarie per cui vigeva la sospensione dei procedimenti e, quanto al comma 7, entro il 31 Marzo 2017 non era pervenuta da nessuna delle parti o dai loro difensori dichiarazione concernente la inagibilità della abitazione o dello studio professionale come indicato nella disposizione.

Ne conseguiva che il reato si era prescritto nel corso del giudizio di appello e che pertanto la Corte di Appello non avrebbe potuto pronunciare sentenza di condanna nei confronti dell'imputato, né riformare la sentenza di primo grado sia pure agli effetti civili.

4. Preliminarmente va pronunciata la sopravvenuta causa di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., essendosi i reati estinti per prescrizione maturata in data 20 Dicembre 2020 ai sensi dell'art.157 c.p.p. che prevede un termine massimo di anni sei per la prescrizione dei delitti, aumentato di un ulteriore annoViriT-agione degli atti interruttivi nel - frattempo intervenuti. A tale termine non può essere sommato, come evidenziato dalla difesa dell'imputato, il termine di sospensione coperto dal rinvio del dibattimento di cui al verbale di udienza 24 Gennaio 2017 non ricorrendo alcuna delle ipotesi emergenziali previste dall'art.49 del D.L. n.189/2016, non rientrando il Comune di Spoleto tra quelli indicati nell'allegato 1.

Inoltre, pure rientrando la residenza di una delle parti in uno dei comuni colpiti dal sisma, nulla risulta poi affermato sulla necessaria dichiarazione di inagibilità del fabbricato di cui all'art.1 della legge che ha proceduto alla conversione del decreto legge. Non ricorre pertanto la condizione legittimante la disposta sospensione, di talchè i reati devono ritenersi estinti per prescrizione in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello (16 Luglio 2021).

5. Deve riconoscersi la legittimazione e l'interesse del ricorrente a fare valere dinanzi al giudice di legittimità la violazione concernente la mancata declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di appello, a fronte di causa estintiva maturata prima della pronuncia della sentenza da parte di questo giudice (sez.U, 17/12/2015, Ricci, Rv.266829). 5.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria dì liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p.

6. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. All'annullamento della sentenza impugnata consegue la revoca delle statuizioni civili che erano state disposte dal giudice di appello, nonché la revoca delle sanzioni amministrative accessorie con trasmissione degli atti al Prefetto competente a provvedervi ai sensi dell'art.224 comma 3 C.d.S..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili e le sanzioni amministrative accessorie. Dispone trasmettersi gli atti al prefetto di Perugia. Così