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Sentenza — n. 2297/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2297/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 19.1.2022 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna aveva ritenuto Piroi Violeta colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. perché in concorso con soggetto allo stato non identificato, stando all'interno del centro commerciale Extranova si impossessava di tre bottiglie di vino e di champagne del valore di Euro 528,00, dopo che il correo aveva rotto i dispositivi antitaccheggio e la aveva condannata alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 180,00 di multa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2297/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato favoreggiamento imputazione di furto furto di lieve entità reato flagrante partecipazione al reato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto cia: PIROI VIOLETA nato il 22/08/1968 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19.1.2022 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna aveva ritenuto Piroi Violeta colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. perché in concorso con soggetto allo stato non identificato, stando all'interno del centro commerciale Extranova si impossessava di tre bottiglie di vino e di champagne del valore di Euro 528,00, dopo che il correo aveva rotto i dispositivi antitaccheggio e la aveva condannata alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 180,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di tentativo di furto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 2 cod.pen. In particolare censura la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., lamentando in particolare che i giudici di merito hanno attribuito credibilità alle dichiarazioni della guardia giurata Ruggero Luigi il quale peraltro aveva dichiarato che i collarini antitaccheggio erano stati tolti dalle bottiglie dalla persona rimasta ignota e non già dalla Piroi. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, in particolar modo contesta il mancato riconoscimento dell'art. 62 n. 4 cod. pen. Successivamente alla proposizione dei ricorsi è pervenuta alla Cancelleria della Corte di cassazione dichiarazione di rinuncia al ricorso datata 11.7.2022.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile per sopravvenuta rinuncia da parte dell'odierna ricorrente Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" - Sez. un., n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 -.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Cos