Sentenza — n. 2294/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 24.7.2021 il Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Nikolovski Kevin e Matic Deborah colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.2 cod.pen., commesso in Beinasco il 23.7.2021, perché si impossessavano di un paio di pantaloni marca Antony Morata del valore di Euro 89,99 esposti in vendita in un negozio e, riconosciute le attenuanti di cui all'art. 62 n. 6 e 62 bis cod. pen. equivalenti all'aggravante contestata ed alla recidiva, li ha condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 120,00 di multa ciascuno revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al Nikolovski. Interposto appello avverso detta sentenza, la Corte d'appello di Torino in data 11 febbraio 2022, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha altresì riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in equivalenza rispetto all'aggravante ed alla recidiva confermando per il resto la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 cod.pen, art. 131 bis cod.pen; Sentenza — n. 2294/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ed invero l'effettuato riconoscimento comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti ed attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del giudizio di bilanciamento precedente, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato. (Sez. 2, n. 42354 del 23.9.2005, Battaglia, Rv. 232742). Nella specie, il giudice di appello, pur riconoscendo l'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ha effettuato il giudizio comparativo sempre nei termini dell'equivalenza.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NIKOLOVSKI KEVIN CUI 051VP77 nato a RIVOLI il 19/12/2000 MATIC DEBORAH CUI 04PZJ7C nato a MONSELICE il 28/10/2001 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24.7.2021 il Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Nikolovski Kevin e Matic Deborah colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.2 cod.pen., commesso in Beinasco il 23.7.2021, perché si impossessavano di un paio di pantaloni marca Antony Morata del valore di Euro 89,99 esposti in vendita in un negozio e, riconosciute le attenuanti di cui all'art. 62 n. 6 e 62 bis cod. pen. equivalenti all'aggravante contestata ed alla recidiva, li ha condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 120,00 di multa ciascuno revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al Nikolovski. Interposto appello avverso detta sentenza, la Corte d'appello di Torino in data 11 febbraio 2022, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha altresì riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in equivalenza rispetto all'aggravante ed alla recidiva confermando per il resto la sentenza impugnata.
2. Avverso detta pronuncia gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deducono la nullità della sentenza per carenza e vizio logico di motivazione nonché per erronea applicazione dell'art. 69 cod.pen. Assumono che la Corte territoriale, pur riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha tuttavia mantenuto la pena irrogata in primo grado. Inoltre la sentenza non ha motivato sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena confermando anzi per il Nikolovski la disposta revoca della precedente sospensione condizionale. Per di più non sarebbe stata resa alcun motivazione in ordíne alla mancata concessione dell'art. 131 bis cod.pen. ed all'applicazione dell'art. 62 n. 6 cod.pen.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo profilo, va rilevato che Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. 4 ,n. 29599 del 07/10/2020 Rv. 279712 — 01).
Ed invero l'effettuato riconoscimento comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti ed attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del giudizio di bilanciamento precedente, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato. (Sez. 2, n. 42354 del 23.9.2005, Battaglia, Rv. 232742). Nella specie, il giudice di appello, pur riconoscendo l'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ha effettuato il giudizio comparativo sempre nei termini dell'equivalenza.
Quanto agli ulteriori profili, la Corte ha motivato il diniego della sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti da cui risulta gravato il Nikolovki e delle plurime denunce per furto a carico della Matic (pur essendo la stessa ancora incensurata) formulando per entrambi un giudizio prognostico negativo. In ordine al diniego dell'art. 131 bis cod.pen., la Corte ha correttamente motivato in ragione dei limiti di pena previsti per applicazione dell'istituto a prescindere della ricorrenza degli altri requisiti. Inconferente risulta, invece, la censura in ordine alla mancata applicazione dell'art. 62 n. 6 cod.pen. essendo stata la ritenuta circostanza già sussistente dal giudice di primo grado.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa