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Sentenza — n. 1443/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1443/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1443/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In data 26/5/2022, il Tribunale di Fermo ha applicato a Farruku Ilir, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di mesi dieci e giorni venti di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., commesso il 3/7/2020. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona, lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 222 cod. strada e 589-bis cod. pen. per avere il giudice omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero della revoca.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 589-bis cod. pen; Sentenza — n. 1443/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena concordata di mesi dieci e giorni venti di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., commesso il 3/7/2020. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona, lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 222 cod. strada e 589-bis cod. pen. per avere il giudice omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero della revoca.

Parole chiave

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remissione della pena sanzione penale revoca della licenza condurre sospensione di pena abbandono del procedimento per infrazione stradale divieto di condurre

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
In data 26/5/2022, il Tribunale di Fermo ha applicato a Farruku Ilir, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di mesi dieci e giorni venti di reclusione in relazione al reato di cui all'art.
art. 589-bis cod. pen
pen., la pena concordata di mesi dieci e giorni venti di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., commesso il 3/7/2020.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: FARRUKU ILIR nato il 01/02/1970 avverso la sentenza del 26/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se ite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 26/5/2022, il Tribunale di Fermo ha applicato a Farruku Ilir, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di mesi dieci e giorni venti di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., commesso il 3/7/2020. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona, lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 222 cod. strada e 589-bis cod. pen. per avere il giudice omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero della revoca.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito limitatamente alla omessa statuizione riguardante la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. la Corte Costituzionale, con sentenza n.88/19 del 20/2/2019, depositata in data 17/4/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

Il giudice di merito, come rilevato dal ricorrente, ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o della revoca, incorrendo nella violazione di legge lamentata. Sulla base di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria con rinvio al Tribunale di Fermo per nuovo esame sul punto. 4

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di Fermo. Così deciso in Roma il 2