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Sentenza — n. 1427/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1427/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Gjeci Armando (alias Syko Gentian) avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 12.6.2003, in quanto il ricorrente, rimesso in termini con ordinanza della Corte milanese in data 23.10.2020 (notificata all'imputato il 26.10.2020), aveva proposto appello in data 25.2.2021, tardivamente secondo la Corte territoriale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1427/2023 — snpen · Corte di Cassazione: È noto al collegio che, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza contumaciale non comporta la necessità di ordinare una nuova notifica del relativo estratto (cfr. Sez. 2, n. 14783 del 20/01/2017, Rv. 269741 - 01). Tuttavia, si deve osservare che nel caso di specie la Corte di appello, nel provvedimento di restituzione nel termine, aveva esplicitamente motivato nel senso che gli atti dovevano essere restituiti al Tribunale per "gli adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio del diritto all'impugnazione".

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto tempestività dell'istanza di ricusazione ritardo ingiustificato termine di revisione restituzione in pristino produzione tardiva di documenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SYKO GENTIAN ALIAS "GJECI ARMANDO N.28/09/1978" nato il 15/04/1977 avverso l'ordinanza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette/sete le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Gjeci Armando (alias Syko Gentian) avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 12.6.2003, in quanto il ricorrente, rimesso in termini con ordinanza della Corte milanese in data 23.10.2020 (notificata all'imputato il 26.10.2020), aveva proposto appello in data 25.2.2021, tardivamente secondo la Corte territoriale.

2. Avverso tale ordinanza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che il termine per impugnare sarebbe stato erroneamente calcolato dalla Corte territoriale, in quanto questo avrebbe dovuto decorrere dalla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza appellata, notifica effettuata in data 14.1.2021, mentre la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il dies a quo corrispondesse al giorno della notifica del provvedimento di restituzione in termini.

3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

5. È noto al collegio che, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza contumaciale non comporta la necessità di ordinare una nuova notifica del relativo estratto (cfr. Sez. 2, n. 14783 del 20/01/2017, Rv. 269741 - 01). Tuttavia, si deve osservare che nel caso di specie la Corte di appello, nel provvedimento di restituzione nel termine, aveva esplicitamente motivato nel senso che gli atti dovevano essere restituiti al Tribunale per "gli adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio del diritto all'impugnazione".

Il che non poteva che essere interpretato dalla difesa del ricorrente nel senso che una nuova notifica dell'estratto contumaciale era dovuta e che, pertanto, il termine per proporre impugnazione non poteva che decorrere dalla notifica stessa, nel caso effettuata in data 14.1.2021. In altri termini, nel caso che occupa sussiste un evidente factum principis, costituito dal fatto che è stato lo stesso giudice della restituzione nel termine ad affermare la necessità di reiterare la notifica dell'estratto contumaciale, in tal modo inducendo l'imputato ad attendere tale notifica prima di proporre la relativa impugnazione.

Del resto, è indubbio che la conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza di una sentenza di condanna a suo carico non comporta necessariamente la conoscenza del suo contenuto integrale ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione.

6. Le superiori considerazioni rendono tempestivo il gravame di merito proposto dal ricorrente ed impongono, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Milano affinché proceda al relativo giudizio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 3 novembre 2022 Il Con