Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1410/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding denial of generic mitigating circumstances and suspended sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1410/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal of generic mitigating circumstances and conditional sentence suspension was legally sound. The appellant argued for leniency based on specific prior offenses, but the court held that the trial judge need not address every defense point, only the most relevant ones, which included the defendant's criminal history and financial mismanagement. Consequently, the court affirmed the lower court's discretionary judgment on the defendant's personality and risk of reoffending.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 163, 164 cod. pen.: The trial judge need not evaluate every defense argument regarding generic mitigating circumstances or conditional sentence suspension, but only those of preponderant relevance, as the exercise of this discretion is not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances conditional sentence suspension judicial discretion cassation review standards criminal history assessment inadmissibility of appeal penal code provisions differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Peraltro, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio in esame, non ha l'obbligo di considerare tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti preponderanti (cfr.
Art. 163, comma 1 cod. pen.
Art. 164 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
art. 133 cod. pen
Peraltro, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio in esame, non ha l'obbligo di considerare tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti preponderanti (cfr.
art. 164 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 2 n. 37670 del 18/06/2015
Sez. 1 n. 6197 del 09/04/1981, Mattioli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE GABRIELE nato a CITTA SANT'ANGELO il 14/12/1956 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Istero, in persona del Sostitutcjptiratore FELICETTA MARINELLI che ha cortto chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10/9/2021, la Corte d'appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, sentenza n. 27259/20 del 9/9/2020, ha rideterminato la pena inflitta a Schiavone Gabriele, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 5 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, in quella di anni uno di reclusione. Avverso la pronuncia emessa a seguito del giudizio rescindente, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha presentato memoria difensiva nella quale, richiamandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel loro accoglimento; in subordine ha richiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte di merito ha offerto congrua motivazione, valorizzando i precedenti penali annoverati dall'imputato e la gravità del fatto (in ordine a tale ultimo profilo è stato posto in evidenza che risultano non dichiarate imposte per euro 103.200). Sul punto, è sufficiente ricordare che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità [cfr.

Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, così massimata:"In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)].

Peraltro, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio in esame, non ha l'obbligo di considerare tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti preponderanti (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

3. In ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte di merito si è così espressa: "Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena va rilevato che non operano nella specie i criteri di cui al disposto dell'art. 12 comma 2 bis del D. Leg 74 del 2000 stante l'ammontare dell'importo IVA non dichiarato. Vero è peraltro, da un lato, che l'imputato annovera un precedente specifico e, dall'altro, che lo stesso secondo pregiudizio relativo a condanna per la quale vi è stato il positivo espletamento dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere valutato ai fini del giudizio prognostico di cui al primo cornma dell'art. 164 cod. pen., sino ad accordare allo stesso valenza ostativa alla concessione del beneficio, che nella specie ritiene la Corte imposta dalla circostanza che trattasi di omicidio colposo connesso alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro occorso il 31.5.2010 in Città San Angelo che, unitamente al primo dei pregiudizio in casellario sopra enunciato, dà conto di una inadeguata gestione delle attività economiche da parte dell'imputato, che non consente di formulare a suo carico un giudizio di sicura astensione dalla commissione di ulteriori reati".

Si tratta di motivazione adeguata sul piano logico, non censurabile in questa sede: la difesa, dal canto suo, nel sottolineare la risalenza del primo precedente (evasione IVA commessa nel 1987 e 1988) propone una diversa valutazione delle circostanze evidenziate dalla Corte di merito. La considerazione dei presupposti per la concedibilità della sospensione condizionale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio, ove effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui agli articoli 163 e 164 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

L'istituto della sospensione condizionale della pena, infatti, per assunto pacifico, è caratterizzato da un massimo ambito di autonomia e facoltatività (articolo 163, comma 1, cod. pen.:"il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa..."), avulso da automatismi applicativi [cfr. Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Rv. 264802 - 01:"In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha disatteso le censure difensive in ordine all'eccessivo rilievo conferito, dalla sentenza impugnata, al rinvio a giudizio per fatti analoghi, data l'incensuratezza dell'imputato)";

Sez. 1, n. 6197 del 09/04/1981, Mattioli, Rv. 149499:"La concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della perla, nei limiti entro i quali è legislativamente ammesso, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale, al fine di dimostrare di non essere sconfinato nell'arbitrio, è tenuto ad indicare soltanto gli elementi cui ha dato prevalenza per la formulazione del giudizio prognostico, positivo o negativo, sull'astensione del colpevole dalla commissione di ulteriori reati, senza bisogno di procedere ad un esame analitico di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 del codice penale, intendendosi disattesi, anche implicitamente, quelli incompatibili con la decisione adottata").

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.200D).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In