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Sentenza — n. 1407/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1407/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1407/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: POZZI GIMMI nato a OSTIGLIA il 07/08/1985 BRACCO ARTURO nato a FIRENZE il 17/06/1973 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico..,, ).e Mi • ero, in persona del Sostituto Procur ,,n.i.st e FELICETTA MARINELLI che ha con c so chiedendo Motivi della decisione 1. Pozzi Gimmi e Bracco Arturo hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa in data 15/9/2021, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Reggio Emilia per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., fatto commesso il 30/10/2014.

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1407/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato. La difesa ha opportunamente documentato il decorso del termine di prescrizione ordinario - pari ad anni sei - nell'intervallo di tempo tra la sentenza di primo grado (emessa il 5/3/2015) e la citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello (emessa il 9/7/21). I sei anni dalla sentenza di primo grado sono interamente decorsi il 5/3/2021, data anteriore alla emissione del decreto di citazione innanzi alla Corte d'appello.

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti falsa dichiarazione della parte lacune probatorie attendibilità dei testimoni udienza probatoria pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
pen., nel quale è stata ritenuta assorbita la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: POZZI GIMMI nato a OSTIGLIA il 07/08/1985 BRACCO ARTURO nato a FIRENZE il 17/06/1973 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico..,, ).e Mi • ero, in persona del Sostituto Procur ,,n.i.st e FELICETTA MARINELLI che ha con c so chiedendo Motivi della decisione 1. Pozzi Gimmi e Bracco Arturo hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa in data 15/9/2021, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Reggio Emilia per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., fatto commesso il 30/10/2014.

2. La difesa lamenta che il reato contestato - furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., nel quale è stata ritenuta assorbita la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. - è estinto per intervenuta prescrizione prima della pronuncia di appello, essendo interamente decorso il termine ordinario di prescrizione tra la pronuncia di primo grado e la emissione del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'appello. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato. La difesa ha opportunamente documentato il decorso del termine di prescrizione ordinario - pari ad anni sei - nell'intervallo di tempo tra la sentenza di primo grado (emessa il 5/3/2015) e la citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello (emessa il 9/7/21). I sei anni dalla sentenza di primo grado sono interamente decorsi il 5/3/2021, data anteriore alla emissione del decreto di citazione innanzi alla Corte d'appello.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto la Corte d'appello. Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata: nella motivazione della sentenza della Corte di appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza innpugnata)eerché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 novembre 2022 Il Consigliere estens