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Sentenza — n. 961/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal arguing profit confiscation is independent from victim compensation in theft cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonietta Piezzano's appeal against her conviction for theft and misuse of payment instruments. She argued that the mandatory confiscation of illicit profits should be waived because she fully compensated the victim. The court ruled that confiscation is a punitive measure independent of civil restitution, designed to prevent the offender from gaining an economic advantage rather than to benefit the victim.

Regesto Legislator

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Art. 493-ter, comma 2, cod. pen.; The confiscation of illicit profits is an autonomous punitive measure independent of the compensation of damages, applying ex lege regardless of the victim's satisfaction.

Parole chiave

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confiscation of illicit profits theft and misuse of payment instruments autonomy of punitive measures independence from civil compensation mandatory confiscation ex lege confisca dei proventi di reato fine di indebito profitto istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 493-ter, comma 2, cod. pen.
e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 493-ter cod.
art. 444 cod. proc. pen
Antonietta Piezzano ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 624 cod. pen
con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta di mesi 6 di reclusione ed euro 158,00 di multa in ordine ai reati di furto di cui all'art. 624 cod. pen.
art. 493-ter cod. pen
e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 493-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28921 del 09/07/2020, Tarroni
Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017
Sez. 2, n. 39276 del 22/09/2021, Arena
271082-01), che, peraltro, nella specie, lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede (ex plurimis: Sez. 2, n. 39276 del 22/09/2021, Arena, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEZZANO ANTONIETTA nato a VALSOLDA il 15/02/1964 avverso la sentenza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

RITENUTO IN FATTO

1. Antonietta Piezzano ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta di mesi 6 di reclusione ed euro 158,00 di multa in ordine ai reati di furto di cui all'art. 624 cod. pen. e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 493-ter cod. pen.

2. La ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'applicazione della confisca del profitto del reato ai sensi del secondo comma dell'art. 493-ter, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è infondato. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che la confisca in esame deve applicarsi ex lege, a nulla rilevando che la ricorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, considerata la «totale autonomia di suddetta misura ablatoria punitiva rispetto al risarcimento in favore della persona offesa» (Sez. 2, n. 28921 del 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675-01). La motivazione, pur nella sua sinteticità, è pertanto corretta e esente da vizi logico-giuridici in quanto a differenza del risarcimento del danno, che mira al ristoro del danneggiato, prescindendo dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, la confisca non opera a vantaggio della vittima ma tende ad evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato (in merito si veda Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, Rv. 271082-01), che, peraltro, nella specie, lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede (ex plurimis: Sez. 2, n. 39276 del 22/09/2021, Arena, Rv. 282204).

2. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 novembre 2