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Sentenza — n. 958/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to loss of interest from subsequent restitution and non-prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 958/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying dispute regarding the seizure of funds and property had already been resolved by a final judgment of non-prosecution and restitution. The defendant's lawyer argued that the main trial had expired due to prescription, but the Court noted that the restitution of seized assets occurred after the appeal was filed. Consequently, the Court ruled that the loss of interest was not attributable to the appellant, rendering the appeal moot and inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 323 c.p.p.; Art. 321 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the subject matter of the dispute ceases to exist due to a subsequent judgment of non-prosecution and restitution of seized assets, resulting in a lack of interest for the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessation of interest non-prosecution judgment restitution of seized assets inadmissible appeal subsequent resolution restituzione della proprietà restituzione del termine impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 323 c.p.p.
74/2000, la restituzione all'imputato delle somme di denaro in sequestro; ha quindi chiesto a questa Corte di "voler rilevare la cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 c.p.p. con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno".
Art. 321 c.p.p.
d.lgs. 74/2000
e 12- bis d.lgs. 74/2000, la restituzione all'imputato delle somme di denaro in sequestro; ha quindi chiesto a questa Corte di "voler rilevare la cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art.
art. 323 c.p
74/2000, la restituzione all'imputato delle somme di denaro in sequestro; ha quindi chiesto a questa Corte di "voler rilevare la cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RONDINELLI MASSIMO nato a FIRENZE il 01/10/1966 avverso l'ordinanza del 04/04/2022 del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Firenze, in sede di rinvio, ha rigettato l'appello cautelare proposto da Massimo Rondinelli, quale legale rappresentante della ditta individuale Lord Fantasy di Rondinelli Massimo, avverso il provvedimento del 15.6.2021 con cui il GIP del Tribunale di Firenze aveva rigettato la richiesta di restituzione di somme di denaro e di un immobile, oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, consistente in indebite compensazioni di crediti inesistenti per la somma di euro 72.622,67. Il Tribunale ha ritenuto che l'intervenuto rinvio a giudizio del Rondinelli gli precludesse qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza del fumus del reato in contestazione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, essenzialmente, l'erroneità del provvedimento impugnato, sia in relazione alla valutazione del rapporto di interferenza tra giudizio cautelare e giudizio principale, sia quanto alla valutazione del fumus del reato, ormai caduto in prescrizione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha rappresentato che il Tribunale di Firenze, in data 21.10.2022, ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti di Rondinelli Massimo in ordine al reato ascritto, perché estinto per intervenuta prescrizione (vedi sentenza allegata), disponendo altresì, ai sensi degli artt. 321 e ss. cod. proc. pen. e 12- bis d.lgs. 74/2000, la restituzione all'imputato delle somme di denaro in sequestro; ha quindi chiesto a questa Corte di "voler rilevare la cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 c.p.p. con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno".

5. Preso atto di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, posto che la restituzione dei beni sequestrati è intervenuta successivamente rispetto al deposito del ricorso.6. Ciò comporta, ulteriormente, che il ricorrente non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (cfr. Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01); né sono configurabili profili di colpa ascrivibili alla parte istante rispetto alla sopravvenuta causa di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Cos