Cassation court annuls administrative license suspension penalty when criminal charge is extinguished by prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's confirmation of an administrative license suspension penalty despite the criminal charge being extinguished by prescription. The defense argued that the criminal court lacked jurisdiction to impose this accessory sanction after the crime was time-barred. The court ruled that the Road Code explicitly subordinates administrative penalties to the criminal conviction, meaning the criminal judge's decision to extinguish the case precludes them from applying the license suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2; Art. 221, comma 2 Codice della strada: When a criminal charge is extinguished by prescription or other bar, the criminal court loses jurisdiction to apply accessory administrative sanctions like license suspension, which must instead be handled by the Prefect.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILIPPINI GIORGIO nato a MISANO ADRIATICO il 14/01/1959 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza predibattinnentale del 12.10.2021, in riforma della sentenza emessa il 17.5.2012 dal Tribunale di Rimini, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giorgio Filippini per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 186 cod. strada (commesso il 18.7.2009), con conferma delle sanzioni amministrative accessorie.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale, nonostante la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, confermato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è fondato. Si deve qui ribadire il costante insegnamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza a provvedere in merito al prefetto, previa verifica delle condizioni di legge (Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Rv. 273088 - 01; Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015, Rv. 264752 - 01; Sez. 4, n. 39878 del 20/01/2012, Rv. 254958 - 01;
Sez. 4, n. 5049 del 11/11/2010 - dep. 2011, Rv. 249518 - 01). Ciò in quanto il codice della strada subordina l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento del reato (per la sospensione o revoca della patente) e alla condanna (per la confisca), come espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 186 di detto codice. Il principio trova conferma nella previsione di cui al comma secondo dell'art. 221 del codice della strada, il quale, nell'ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa, che verrà poi applicata dal Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo Codice della strada.
5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che va eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto di Rimini per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, sanzione che elimina. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia della sentenza al Prefetto di Rimini per quanto di competenza. Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consigliere estens