Cassation appeals dismissed as inadmissible for being filed outside statutory appeal periods under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Bruno and Domenico Mazzotta inadmissible without formalities. The applicants sought review of a lower court decision regarding evidence and examination requests, arguing for a new trial. The court ruled that these appeals fell outside the specific grounds for cassation under the criminal procedure code, resulting in a dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: Appeals filed outside the statutory grounds for cassation are inadmissible and must be declared without formalities, subject to the payment of court costs.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZOTTA BRUNO nato a CURINGA il 27/11/1948 MAZZOTTA DOMENICO nato a LAMEZIA TERME il 09/10/1994 avverso l'ordinanza del 10/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; e n FATTO E DIRITTO Bruno e Domenico Mazzotta hanno presentato ricorsi per cassazione avverso l'ordinanza n. 23957/2022 emessa dalla Settima sezione penale della Corte di Cassazione - con la quale erano stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dai Mazzotta avverso la sentenza del 21.6.2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro - per mancata assunzione di una prova decisiva e con richiesta dei ricorrenti di essere esaminati.
I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti al di fuori delle ipotesi di impugnazione previste dal codice di rito, non trattandosi di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2022 Il Consigli estensore Il Pres