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Sentenza — n. 949/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 949/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 949/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SASSONE MARCO nato a NAPOLI il 25/04/1983 avverso l'ordinanza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Sassone Marco, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata dal 5 maggio 2014 al 29 maggio 2014 per il reato di millantato credito aggravato ("il maresciallo dei Carabinieri Giovanni Primo, col pretesto di dovere comprare i favori di un cancelliere o di un pubblico impiegato in servizio presso la Procura di Gela, ovvero di un pubblico ufficiale qualificato come 'dottore', onde tali impiegati e pubblici ufficiali violassero i propri doveri a beneficio dell'imprenditore Spadaro Orazio, induceva quest'ultimo a rifornire di gasolio le au- tovetture del carabiniere scelto Sassone Marco, di volta in volta presentato allo Spa- daro con le qualifiche indicate e come persona che, in cambio del rifornimento di gasolio, avrebbe potuto illecitamente favorirlo).

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 949/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In tali circostanze il Sassone era sempre presente sul posto, sebbene non avesse potuto ascoltare i dialoghi tra i due predetti e avesse mantenuto un atteggiamento meramente passivo, rimanendo in disparte per non cii./ farsi vedere dallo Spadaro.Al riguardo, la Corte di appello ha anche illustrato il contenuto delle conversazioni intercettate tra il Primo ed il Sassone, riguardanti gli accordi in ordine a futuri rifor- nimenti di carburante da effettuare in favore di vari soggetti, rappresentando la na- tura sospetta ed anomala del contegno del ricorrente, tale da poter concorrere a determinare il negativo apprezzamento in sede di applicazione della misura custo- diale.

Parole chiave

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sospensione di pena indennità per detenzione ritardo ingiustificato dell'azione penale sanzioni penali riduzione della pena retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
Il Sassone, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SASSONE MARCO nato a NAPOLI il 25/04/1983 avverso l'ordinanza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Sassone Marco, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata dal 5 maggio 2014 al 29 maggio 2014 per il reato di millantato credito aggravato ("il maresciallo dei Carabinieri Giovanni Primo, col pretesto di dovere comprare i favori di un cancelliere o di un pubblico impiegato in servizio presso la Procura di Gela, ovvero di un pubblico ufficiale qualificato come 'dottore', onde tali impiegati e pubblici ufficiali violassero i propri doveri a beneficio dell'imprenditore Spadaro Orazio, induceva quest'ultimo a rifornire di gasolio le au- tovetture del carabiniere scelto Sassone Marco, di volta in volta presentato allo Spa- daro con le qualifiche indicate e come persona che, in cambio del rifornimento di gasolio, avrebbe potuto illecitamente favorirlo).

In ordine a tale addebito il Sassone era sottoposto alla predetta misura custodiale con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, successivamente annullata con ordinanza del Tribunale del riesame del medesimo ufficio per ritenuta insussi- stenza delle esigenze cautelari. Con sentenza del 10 giugno 2020, divenuta irrevoca- bile, era assolto dal Tribunale di Gela. Il Giudice della riparazione ha ritenuto che la condotta del Sassone integrasse gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

2. Il Sassone, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte territoriale, con motivazione palesemente irragionevole, ha ritenuto che il Sassone avrebbe dovuto cogliere le anomalie nei rapporti tra il suo comandante Primo Giovanni e l'imprenditore Spadaro Orazio, sebbene non avesse assistito alle conversazioni telefoniche intercorse tra i due. La Corte nissena non ha valutato il dato - da essa stessa riconosciuto - della conclamata assenza di conoscenza dell'altrui condotta illecita.

Non era emerso nessun comportamento idoneo a creare una situazione di falsa apparenza circa la configura- bilità del reato, in quanto il Sassone aveva negato immediatamente la responsabilità per l'addebito contestato, palesando un legittimo affidamento rispetto alle condotte del superiore e, a sua volta, il Primo aveva sin da subito scagionato il proprio sotto- posto.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. In linea generale, deve ricordarsi che, in sede di riparazione della ingiusta deten- zione, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della re- sponsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricor- rente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine e ribadirsi, altresì, che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insuf- ficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associa- tiva, costituisce condotta certamente valutabile ai diversi fini che ci occupano (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436;

Sez. 4, Ord. n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237). Il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibatti- mento (Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferi- mento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conse- guito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458), compresi scorretti compor- tamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situa- zione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato.

Infatti, la violazione di regole deontologiche, proprie di una professione, qua- lificano di colpa la condotta dell'agente, secondo la nozione estraibile dall'art. 43, comma primo, cod. pen., risolvendosi nella inosservanza di una data disciplina (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico Giovanni, Rv. 276293; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Ta- velli, Rv. 268685). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha correttamente riconosciuto la grave colpa del Sassone, il quale, in virtù della posizione di appartenente alle forze dell'ordine, avrebbe dovuto insospettirsi in occasione dei tre rifornimenti di gasolio effettuati a suo favore dall'imprenditore Spadaro Orazio, grazie all'intercessione del suo superiore Primo Giovanni.

In tali circostanze il Sassone era sempre presente sul posto, sebbene non avesse potuto ascoltare i dialoghi tra i due predetti e avesse mantenuto un atteggiamento meramente passivo, rimanendo in disparte per non cii./ farsi vedere dallo Spadaro.Al riguardo, la Corte di appello ha anche illustrato il contenuto delle conversazioni intercettate tra il Primo ed il Sassone, riguardanti gli accordi in ordine a futuri rifor- nimenti di carburante da effettuare in favore di vari soggetti, rappresentando la na- tura sospetta ed anomala del contegno del ricorrente, tale da poter concorrere a determinare il negativo apprezzamento in sede di applicazione della misura custo- diale.

Il Sassone non si confronta con tale articolato apparato argomentativo, limitan- dosi a reiterare che non era stata provata la sua conoscenza della condotta illecita altrui. Egli non contesta gli specifici elementi posti a sostegno dell'ordinanza impu- gnata e non fornisce neanche un'ipotetica spiegazione alternativa dei dialoghi captati.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p