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Sentenza — n. 938/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late procedural exceptions and failure to contest aggravating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 938/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request to extinguish the crime due to prescription. The court found that the defendant failed to timely raise procedural nullity arguments in the first instance and incorrectly claimed the aggravating circumstance of intoxication was unproven. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 180, Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 186, comma 2-bis, cod. strada: Procedural nullity exceptions must be raised within the first instance judgment deadline, and aggravating circumstances may be contested in fact if material elements are proven.

Parole chiave

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procedural nullity deadline aggravating circumstances contestation prescription after judgment inadmissibility of appeal right of defense guida in stato di ebbrezza qualificata reato grave di stupefacenti guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 186, comma 2-bis, cod. strada
e in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, co.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorrente, in particolare, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'eccezione di nullità relativa alla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca
Sez. U, n. 23428 del 02/03/2005, Bracale
217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli
231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni
239400, nonché in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.
Sez. U, n. 6803 del 27/05/2016, Aiello
256463; in merito si veda altresì Sez. U, n. 6803 del 27/05/2016, Aiello, Rv.
Sez. 4, n. 32454 del 06/07/2022, Mescalchin
268966, nonché, per un richiamo del principio, la recente Sez. 4, n. 32454 del 06/07/2022, Mescalchin, in motivazione oltre che Sez.
Sez. 4, n. 4075 del 13/01/2021, Paulicelli
Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Biannchi
Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Biannchi, Rv.
Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Saracino
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIGNAROLDI DAVIDE nato a SAN SECONDO PARMENSE il 14/06/1974 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa del ricorrente nel senso dell'accoglimento dell'impugnazione o della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado;

RITENUTO IN FATTO

1. Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Parma, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato Signaroldi Davide, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada, accertati in Polesine Zibello il 12/2/2017.

2. Il ricorrente, in particolare, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'eccezione di nullità relativa alla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, co. 2-bis, cod. strada, ancorché non contestata.

3. La Procura della Repubblica presso la Suprema Corte e la difesa dell'imputato hanno depositato conclusioni nei termini di dicati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, con conseguente impossibilità di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, pur invocata dalla difesa con le conclusioni scritte, in ragione della mancata costituzione di un valido rapporto processuale (ex plurimis: così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400, nonché in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; in merito si veda altresì Sez. U, n. 6803 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966, nonché, per un richiamo del principio, la recente Sez. 4, n. 32454 del 06/07/2022, Mescalchin, in motivazione oltre che Sez. 4, n. 4075, del 13/01/2021, Paulicelli, in motivazione).

2. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha ritenuto l'eccezione di nullità tardiva in quanto proposta per la prima volta con i motivi d'appello, e, quindi, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non dedotta neanche in sede di conclusioni nell'ambito del giudizio abbreviato in primo grado, come peraltro emerge dalla disamina del relativo verbale dell'udienza di discussione in primo grado effettuata da questo Collegio in quanto consentita in ragione del dedotto error in procedendo. Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza in esame in quanto la Corte territoriale, con la cui motivazione, come detto, il ricorrente non si confronta, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame del tasso di gradazione alcolica, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere ; tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (ex plurimis:

Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Biannchi, Rv. 263023).

3. Parimenti inammissibile si mostra altresì il secondo motivo di ricorso laddove deduce che erroneamente sarebbe stata ritenuta contestata la circostanza di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, non essendovi indicazione di essa in rubrica. La Corte territoriale, con la cui motivazione il ricorrente non confronta il suo dire, difatti, ha ritenuto la circostanza contestata in fatto, mediante il riferimento all'aver l'imputato, in stato di ebbrezza, provocato un incidente stradale, così facendo altresì corretta applicazione del consolidato principio di diritto per cui, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (ex plurimis: Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Saracino, Rv. 279335).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis