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Sentenza — n. 937/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; positive breath test remains valid proof of intoxication without device re-examination.

Numero d'incarto Sentenza — n. 937/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to manifest unfoundedness regarding the breathalyzer test results. The appellant argued the device lacked homologation and revision, but the court affirmed that periodic controls validate the test's reliability as proof of intoxication. Consequently, the burden of proof shifted to the defense to demonstrate the absence of required checks, a standard the appellant failed to meet.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada; In cases of driving under the influence, a positive breath test constitutes valid proof of intoxication based on the instrument's reliability from periodic controls, placing the burden on the defense to prove the absence of required checks.

Parole chiave

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driving under influence breathalyzer test validity homologation requirements burden of proof defense cassation inadmissibility periodic device checks alcohol test reliability esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada
Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Modena, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato Benevento Marco, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv.
Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci
282659; Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv.
Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer
Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi
Il contrapposto orientamento invocato dal ricorrente (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENEVENTO MARCO nato a NOCERA INFERIORE il 31/07/1984 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Modena, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato Benevento Marco, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) cod. strada, accertato in Cavezzo il 24/3/2017. Il ricorrente, in particolare, deduce violazione di legge circa l'inattendibilità dell'esito dell'alcoltest, stanti la mancata omologazione e la mancata revisione dell'apparecchio.

2. La Procura generale della Repubblica ha depositato conclusioni nel senso di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza non confrontandosi con il consolidato orientamento di legittimità. In tema di guida in stato di ebbrezza, difatti, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, in ipotesi, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (ex plurimis, limitando i riferimenti solo alle più recenti:

Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer). Il contrapposto orientamento invocato dal ricorrente (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 27718901) risultava, pertanto, già superato all'epoca della proposizione del ricorso.

2. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa