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Sentenza — n. 936/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as crime extinguished by prescription, rejecting civil effects due to lack of valid impediment proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 936/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's judgment without remittal because the criminal offense was extinguished by the passage of the prescription period. The appellant argued for a retrial due to a claimed health impediment, but the court found no valid medical documentation proving an absolute and uncontrollable inability to appear. Consequently, the court ruled that the crime's extinction precludes any further procedural review or civil liability assessment.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.p.; Art. 129, comma 2 c.p.p.: When a crime is extinguished by prescription, the Court of Cassation must annul the judgment without remittal, as the principle of immediate application of the extinction cause renders any referral to the trial court incompatible with the legal order.

Parole chiave

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criminal prescription extinction of crime annulment without remittal health impediment civil effects rejection diritti della difesa domanda d'asilo di cittadino albanese diritto di essere arrestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 158 c.p.p.
Art. 129, comma 2 c.p.p.
Si osserva altresì che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.
art. 624-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
Sez. 5, n. 12056 del 20/01/2021
Sez. 3, n. 11460 del 05/12/2018
281022; Sez. 3, n. 11460 del 05/12/2018, dep.
Sez. U, n. 36635 del 27/09/2005
275184, nonché Sez. U, n. 36635 del 27/09/2005, Gagliardi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GERBINO ALESSIO nato a CATANIA il 09/01/1988 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Catania (anche con riferimento alle statuizioni civili), ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato Alessio Gerbino, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. commesso il 12/04/2012 (con esclusione delle aggravanti contestate).

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e in particolare dell'art. 420-ter cond. proc. pen., in ragione del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato.

3. La Procura generale della Repubblica ha depositato conclusioni ne termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per decorso del termine massimo di prescrizione dalla data di consumazione in assenza di significative sospensioni della prescrizione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. Risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. A prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275: «In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva»).

Si osserva altresì che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. In presenza di una causa di estinzione del reato, difatti, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu ocull, che a quello di «apprezzamento» e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (così Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

2. Fermo restando quanto innanzi, in merito agli effetti penali, il ricorso è da rigettare quanto agli effetti civili. Risulta invero dalla sentenza impugnata, come peraltro sostanzialmente evidenziato dallo stesso ricorrente, che il giudice di merito ha rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato per motivi di salute avendogli il difensore solo comunicato il numero di protocollo dell'invio telematico del certificato del medico curante all'INPS. Ne consegue dunque che correttamente il giudice di merito ha rigettato l'istanza in ragione dell'assenza di documentazione della sussistenza di un impedimento a comparire dell'imputato assoluto e effettivo nonché riferibile a una situazione non dominabile dall'imputato medesimo e a lui non ascrivibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 12056 del 20/01/2021, Profeta, Rv. 281022; Sez. 3, n. 11460 del 05/12/2018, dep. 2019, Salvucci, Rv. 275184, nonché Sez. U, n. 36635 del 27/09/2005, Gagliardi, Rv. 231810).

3. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, oltre che il rigetto del ricorso agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili