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Sentenza — n. 934/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against negligent traffic death conviction due to sufficient expert evidence and procedural compliance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 934/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Ivana Bellorini's appeal against her conviction for negligent traffic death, upholding the lower courts' findings of fact. The appellant argued that the expert cinematic report was vague and that the victim's technical expert opinion was missing from the case file. The court ruled that the expert report clearly established the defendant's lane violation and that the victim's expert opinion was present in the record, thereby validating the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 589-bis cod. pen.; Art. 530, 533 cod. proc. pen.: The Court of Cassation dismisses a cassation appeal when the lower court's reasoning is logically sound, the expert evidence sufficiently establishes the facts of the crime, and the procedural requirements for declaring criminal responsibility are met.

Parole chiave

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negligent traffic death cinematic expert report procedural compliance beyond reasonable doubt lane violation evidence responsabilità per incidente stradale infrazione al codice della strada corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Art. 589-bis cod. pen.
I) Vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 589-bis cod.
Art. 530 cod. proc. pen.
mentre, per contro, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza ex art. 530 cod. proc. pen., in applicazione del canone di giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio" che deve informare le sentenze di condanna.
Art. 533 cod. proc. pen.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione, per assenza dei presupposti per dichiarare la responsabilità ex art. 533 cod. proc. pen. mentre, per contro, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza ex art.
art. 589-bis cod. pen
I) Vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 589-bis cod.
art. 533 cod. proc. pen
II) Violazione di legge e vizio di motivazione, per assenza dei presupposti per dichiarare la responsabilità ex art. 533 cod. proc. pen.
art. 530 cod. proc. pen
mentre, per contro, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza ex art. 530 cod. proc. pen., in applicazione del canone di giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio" che deve informare le sentenze di condanna.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLORINI IVANA ANTONIA nato a CITTIGLIO il 13/05/1953 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16.12.2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese che, in sede di rito abbreviato, aveva dichiarato Ivana Antonia Bellorini responsabile del reato di omicidio colposo stradale in danno di Giannetto Corriolu (fatto del 11.1.2018). Secondo i giudici di merito, l'imputata, alla guida di una autovettura marca Audi 80, percorrendo la strada statale 394 aveva colposamente oltrepassato la striscia longitudinale continua, invadendo l'opposta corsia di marcia e così andando a collidere contro l'autovettura Fiat Panda condotta dal Corriolu, che stava percorrendo la stessa strada in direzione opposta, cagionandone la morte a seguito delle lesioni gravissime riportate nell'incidente.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 589-bis cod. pen., per travisamento della consulenza cinematica disposta dal Pubblico ministero, la quale, diversamente da quanto affermato in sentenza, non ha fornito una "chiara e precisa" ricostruzione dell'incidente, rilevando piuttosto di "[non] essere in grado di fornire una versione dei fatti che possa avere una elevata probabilità e verosimiglianza con il reale accadimento dei fatti", limitandosi a ipotizzare, sulla base dello studio svolto, che la Audi potrebbe avere invaso l'opposta corsia di marcia.

La sentenza impugnata, inoltre, dà conto di una consulenza tecnica della persona offesa, che confermerebbe le conclusioni della consulenza del PM, in realtà inesistente agli atti. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, per assenza dei presupposti per dichiarare la responsabilità ex art. 533 cod. proc. pen. mentre, per contro, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza ex art. 530 cod. proc. pen., in applicazione del canone di giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio" che deve informare le sentenze di condanna. Sussiste, infatti, incompatibilità e incoerenza della decisione assunta rispetto alle risultanze della consulenza in atti, come evidenziato in precedenza.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.4. La difesa del ricorrente ha depositato una memoria scritta con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.

6. La Corte territoriale ha offerto una motivazione priva di vizi logici o di errori in diritto, confermando la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal primo giudice, che aveva accertato l'invasione da parte dell'imputata dell'opposta corsia di marcia sulla base: dei rilievi effettuati dalla polizia nell'immediatezza dei fatti, dei danni riscontrati sui due veicoli e della consulenza cinematica disposta dal PM la quale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ha chiaramente concluso per la sicura invasione di corsia da parte dell'Audi condotta dall'imputata, indipendentemente da quanto avvenuto nella fase pre-urto.

Né corrisponde al vero quanto affermato in ricorso, secondo cui non sarebbe mai stata acquisita nel processo una consulenza della persona offesa, risultando per contro versata in atti la consulenza tecnica redatta dall'ing. Mazzoncini per conto degli eredi Corriolu, che aveva a sua volta concluso per l'invasione della corsia opposta da parte dell'autovettura condotta dall'imputata, mentre aveva ritenuto che nessuna violazione era imputabile alla persona offesa che marciava regolarmente all'interno della corsia di sua pertinenza. In conclusione, le argomentazioni delle conformi sentenze di merito sono congrue ed immuni da vizi logico-giuridici rilevabili nella presente sede di legittimità.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 novemb