Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to adequate appellate court reasoning on theft and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Di Rosa inadmissible, rejecting claims regarding lack of motivation and errors on recidiva. The appellate court had thoroughly addressed arguments concerning the qualification of theft under Article 625 and the calculation of prescription periods involving recidiva. The court ruled that the appellate judgment contained sufficient and exhaustive reasoning, making the appeal inadmissible under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, n. 6 cod. pen.; Art. 647 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the appellate court has adequately and exhaustively addressed all substantive arguments raised in the written defense, thereby satisfying the requirement of sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ROSA GIUSEPPE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 28/09/1973 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di Giuseppe Di Rosa per il reato di furto monoaggravato ai sensi dell'art. 625, n. 6, cod. pen. ai danni di Gianni Pittarello (fatto del 14.12.2012).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Di Rosa, lamentando quanto segue. I) Mancanza di motivazione, non avendo la Corte territoriale dato risposta alle conclusioni scritte difensive, con le quali si poneva il problema della corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati nel reato di cui all'art. 647 cod. pen. II) Vizio di motivazione con riferimento alla recidiva, non essendo stato considerato che in mancanza di un aumento di pena la recidiva poteva essere non considerata ai fini dell'estinzione del reato per prescrizione. III) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62- bis e 133 cod. pen.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha valutato tutti i rilievi proposti in sede di conclusioni scritte difensive, disattendendoli con motivazione adeguata ed esaustiva. 4.1. Quanto alla richiesta di derubricazione del reato di furto in quello (abrogato) di appropriazione di cose smarrite ex art. 647 cod. pen., i giudici di appello hanno logicamente replicato che dalla semplice visione del filmato era possibile evincere che l'imputato si era appropriato di beni momentaneamente lasciati dal titolare nell'area di servizio, nella consapevolezza della appartenenza a terzi di quanto appreso, così integrando il reato di furto. 4.2.
Quanto alla recidiva, è appena il caso di rilevare che tale circostanza aggravante è stata applicata e bilanciata con le riconosciute circostanze attenuanti, sicché della stessa deve tenersi conto ai fini del calcolo della prescrizione, pacificamente non ancora maturata. 4.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti è frutto di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione, che ha tenuto conto della facilità con la quale i prevenuti si sono determinati al delitto.
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2022 Il Consi