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Sentenza — n. 926/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for animal abuse, rejecting claims regarding sentencing and dog loss damages.

Numero d'incarto Sentenza — n. 926/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Deltina Vjoilca against the second-instance judgment confirming her conviction for animal abuse and ordering compensation to Gabriella Valsecchi. The appellant argued that the sentence lacked specific reasoning regarding the deviation from the statutory minimum and that the damages included the loss of the victim's dog, which was not requested. The court held that the sentencing was adequately motivated by referencing the statutory guidelines and that the damages claim was aspecific because the appellant failed to prove the total sum exceeded the biological damage assessed by the medical expert.

Regesto Legislator

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Art. 590 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court's reference to statutory sentencing guidelines constitutes sufficient motivation for a penalty below the median, and damages for the loss of a pet are not automatically included in compensation for personal injury unless specifically proven as a direct consequence.

Parole chiave

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animal abuse conviction sentencing guidelines damages aspecificity loss of pet compensation judicial motivation requirements lesioni conseguenti calcolo del danno risarcimento del danno alla persona

Disposizioni normative citate

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Art. 590 cod. pen.
Indicazione che non va intesa come accrescitiva della lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 590 cod. pen., evidentemente altro, ma come evocatrice delle modalità dell'azione, pertinenti ai sensi dell'art.
Art. 133 cod. pen.
Questi aveva inflitto una pena che in misura rilevante si discosta dal minimo edittale senza indicare i criteri che, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., ha ritenuto rilevanti.
Art. 125 cod. proc. pen.
nonché dell'art. 125 cod. proc. pen. ed altresì degli artt.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 181 cod. proc. pen.
Art. 74 cod. proc. pen.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 523 cod. proc. pen.
Art. 538 cod. proc. pen.
Art. 185 cod. pen.
Art. 2056 c.c.
Art. 1223 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELTINA VJOLLCA nato il 29/02/1960 avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette le conclusioni rese per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. A. Di Mauro, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in favore della parte civile; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. M. Conz, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Padova ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice di pace di Padova nei confronti di Deltina Vjoilca, condannata per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. alla pena ritenuta equa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile Gabriella Valsecchi, che liquidava in 900 euro.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputata a mezzo del difensore, avv. Matteo Conz. Con un primo motivo deduce la violazione degli artt. 125, co. 3, 546, co. 1 lett.

e) e 181 cod. proc. pen. in relazione alla omessa motivazione in merito al motivo con il quale si lamentava la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. da parte del Giudice di pace. Questi aveva inflitto una pena che in misura rilevante si discosta dal minimo edittale senza indicare i criteri che, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., ha ritenuto rilevanti. La censura proposta al riguardo non è stata considerata dal Tribunale, avendo questo motivato unicamente in ordine al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche. Con un secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 74, 178 lett. c), 180, 523, co. 2 e 538 cod. proc. pen. nonché dell'art. 125 cod. proc. pen. ed altresì degli artt. 185 cod. pen., 2056 e 1223 c.c. perché il Tribunale ha confermato l'ammontare del danno da risarcire considerando anche il danno derivante dalla perdita del cane della parte civile, con ciò incorrendo: nella violazione del principio della domanda perché era stato richiesto solo il danno da lesioni personali; nel vizio di omessa motivazione sulle censure avanzate dall'imputata nei confronti della sentenza di primo grado concernenti l'attendibilità di una consulenza medico legale prodotta dalla parte civile; nella violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c., avendo assunto quale danno conseguenza di una condotta di lesioni personali colpose il pregiudizio derivato dalla morte del cane della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Quanto alla motivazione in ordine alla pena base, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell'insegnamento secondo il quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).

Inoltre, la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen., salvo che, come già rilevato, la pena si avvicini o superi la misura mediana. Nel caso che occupa la pena è stata individuata in 900 euro di multa, che rispetto ai termini edittali (individuabili nel combinato disposto dall'art. 590, comma 1, cod. pen. e dall'art. 52, comma 2, lett. a), primo periodo, del d.lgs. n. 274/2000) del minimo di 258 euro al massimo di 2.582 euro, si situa ben al di sotto del medio edittale.

Peraltro, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente nella memoria difensiva, nello spiegare perché non si è ritenuto di riconoscere le attenuanti generiche, il giudice di appello ha esplicitato anche i criteri utilizzati per confermare la pena. Quei criteri sono rappresentati dal disvalore del fatto, apprezzato in ragione delle lesioni cagionate al Gabriella Valsecchi, e dalla procurata morte di un altro animale. Indicazione che non va intesa come accrescitiva della lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 590 cod. pen., evidentemente altro, ma come evocatrice delle modalità dell'azione, pertinenti ai sensi dell'art. 133, co. 1, n.

1) cod. pen. In conclusione, la motivazione risulta del tutto conforme alle prescrizioni dettate dalla giurisprudenza di legittimità. 1.2. Il secondo motivo è aspecifico. Con il ricorso si prospetta che il danno sia stato quantificato anche in ragione della perdita patita dalla persona offesa del proprio cane, ad opera del cane che inferse a quella le lesioni per cui è processo. Occorre dare atto alla ricorrente che l'espressione utilizzata dal Tribunale si presta a fraintendimenti, affermandosi che va mantenuto fermo "il 'quantum' liquidato a titolo di risarcimento siccome corrispondente al danno complessivamente causato alla parte civile e costituito, oltre che dalla perdita del bassotto, anche dal pregiudizio di natura biologica ...".

Tuttavia, posto che il danno biologico è stato quantificato sulla base della consulenza medico legale prodotta dalla difesa di parte civile, la ricorrente avrebbe dovuto dare dimostrazione del fatto che la somma di 900 euro eccede il danno biologico. In altri termini, che il danno da perdita del bassotto, certamente non riconducibile alle conseguenze dirette ed immediate del reato attribuito alla Deltina, abbia trovato effettiva espressione quantitativa nella somma liquidata alla Valsecchi. Non avendo soddisfatto tale onere il motivo risulta appunto aspecifico.

2. Segue al rigetto del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile Maria Gabriella Valsecchi, che vanno liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile Maria Gabriella Valsecchi, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma,