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Sentenza — n. 611/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against detention measures due to lack of new facts and insufficient grounds for review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 611/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals against the detention measures inadmissible and ordered the payment of fines. The appellants argued that the regularization of labor relations and wage adjustments removed the need for preventive restrictions. The court rejected this, stating that the appeal lacked novelty and failed to demonstrate a change in the factual or legal basis for the measure.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against preventive measures are inadmissible if they do not present new facts or legal grounds capable of modifying the probative framework or excluding the existence of preventive needs.

Parole chiave

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preventive measures appeal inadmissibility lack of novelty recidivism risk labor regularization provvedimenti d'integrazione professionale lavoro del detenuto precettazione dei lavoratori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 110 cod.pen.
Art. 603 bis cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano
sez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, D'Ippolito Veronica
sez.3, n.34154 del 24.4.2018, Ruggerini
sez.3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CHENG LIHUA nato il 19/08/1970 HU DAVIDE nato a MILANO il 06/08/1996 avverso l'ordinanza del 23/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Firenze, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato l'appello proposto da HU Davide e da CHENG Lihua avverso il provvedimento del Tribunale di Firenze - Ufficio Gip - che aveva disatteso la istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a questi applicata in relazione al reato di cui agli art.110 cod.pen., 603 bis cod.pen. per fatti commessi ai danni di quattro dipendenti con approfittamento del loro stato di bisogno.

2. Con particolare riferimento alla persistenza di esigenze cautelari assumeva l'irrilevanza della circostanza della regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al capo di imputazione provvisoria e dell'adeguamento dei corrispettivi riconosciuti, laddove, permaneva un pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie da arginare con misura, anche non detentiva, tenuto conto della idoneità dissuasiva della medesima.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dei cautelati prospettando un unico articolato motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ricorrenza di esigenze cautelari attuali e concrete da soddisfare, con esplicitazione delle ragioni per cui era stata raggiunta l'inferenza di una prossima, seppure non immediata, probabilità di ricaduta in reati della stessa specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono manifestamente infondati e privi di confronto con gli argomenti posti a fondamento del provvedimento impugnato. In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell' appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo sez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano, Rv.266676; sez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, D'Ippolito Veronica, Rv.282292). 2.Tale principio appare oltremodo pertinente al caso in specie laddove i ricorrenti introducono, come nuovo elemento di valutazione ai fini della modifica del quadro delle esigenze cautelari, la circostanza di avere adeguato le condizioni dei lavoratori a standard qualitativi e quantitativi del tutto adeguati alle regole della contrattazione collettiva del settore circostanza che, pure valutata positivamente dal giudice del riesame quale indice di rivisitazione critica delle pregresse condotte illecite, ha riconosciuto del tutto indifferente sotto il profilo cautelare evidenziando la gravità dei reati commessi in epoca precedente, reiterati nel tempo, realizzati ai danni di più dipendenti e con una macroscopica violazione dei principi della contrattazione collettiva (orario di lavoro, ferie, lavoro festivo, paga), tali da giustificare il mantenimento di una, seppure blanda, limitazione della libertà personale in una prospettiva di contenimento di spinte recidivanti, ma anche in una prospettiva di dissuasione dalla reiterazione di condotte di tale fatta.

3. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, n.34154 del 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo.

Le indicate modalità della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità dei prevenuti costituiscono espressione della concretezza, ma anche della attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, in ragione della protrazione della condotta criminosa, della gravità delle violazioni commesse e del mancato rispetto di basilari principi solidaristici nei confronti di lavoratori stranieri motivati da condizioni di bisogno.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in