Italian citizen expelled under drug laws; Court annuls expulsion order due to lack of foreign nationality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's expulsion order against Abdelhak Bounani, an Italian national convicted of drug offenses. The defendant argued that the expulsion measure under the Drug Law was invalid because he held Italian citizenship, which the court confirmed through various procedural documents. Consequently, the expulsion was eliminated while the criminal conviction and sentence remained in force.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 86 D.P.R. 309/1990; The expulsion measure provided for by the Drug Law cannot be applied to a citizen of the Republic of Italy, as the requisite condition of being a foreigner is absent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOUNANI ABDELHAK nato il 13/01/1971 avverso la sentenza del 07/03/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione dell'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1.BOUNANI Abdelhak ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Torino ha applicato nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi nove di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione ad ipotesi di cui agli art. 73 comma 1 Dpr 309/90, disponendo altresì l'espulsione del ricorrente dal territo- rio nazionale a pena espiata ai sensi dell'art.86 Dpr 309/90.
2. Il BOUNANI deduce violazione di legge in relazione all'art.86 Dpr309/90 in quanto l'espulsione, giusto dettato normativo, non poteva essere disposta essendo lo stesso cittadino italiano, circostanza che risultava in vari atti del procedimento quali "il verbale di identificazione ed accompagnamento", "il verbale di arresto", il "verbale di perquisizione personale e domiciliare", "il casellario centrale di identità" "l'elenco dei precedenti dattiloscopici", il verbale di "consegna degli oggetti in car- cere dell'arrestato" e il "certificato di residenza e di cittadinanza italiana".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta espulsione del ricorrente BOUNANI Abdelhak dal territorio nazionale in quanto agli atti del procedimento, come evidenziato dal ricorrente mediante allegazione al ricorso della documentazione pertinente, vi era la prova che l'impu- tato fosse cittadino italiano al momento del provvedimento giudiziale, di talchè non poteva essere disposta nei suoi confronti la misura di sicurezza prevista dall'art.86 TU stupefacenti, per mancanza della condizione di "straniero".
2. In particolare agli atti del procedimento risultano acquisiti "il verbale di identificazione ed accompagnamento", "il verbale di arresto", il "verbale di perqui- sizione personale e domiciliare", "il casellario centrale di identità", "l'elenco dei precedenti dattiloscopici", il verbale di "consegna degli oggetti in carcere dell'ar- restato" e il "certificato di residenza e di cittadinanza italiana" rilasciato dai servizi demografici della città di Torino, certificato n.22129332671 emesso in via telema- tica il 7/03/2022, tutti documenti da cui emerge che BOUNAMI ABDELHAK, nato in Marocco il 13/01/1971 è cittadino italiano.3. Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espul- sione, che elimina. Così deciso in Roma il 11 Ottobre 2022 Il Consigliere estensor