Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and evident illogicality in detention order reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was manifestly unfounded and generic, failing to specifically contrast its arguments with the lower court's reasoning. The appellant argued that the detention order was illogical by citing a non-existent dispute and claiming the need for evidence preservation had expired. The court rejected this, noting the lower court provided a congruous and detailed justification based on the suspect's history of driving without a license and efforts to contaminate evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600, comma 2, lett. a) c.p.p.: An appeal against a detention order is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, failing to specifically contrast its arguments with the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FAZIO GIUSEPPE PIO nato a CROTONE il 28/08/2003 avverso l'ordinanza del 12/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO 012 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/ter-70-91e conclusioni del PG MORE PEDICINI eL ta. t 14.4',-/C ck ‘itle.~; /ma- un 4v.14-21-4 0/ -C.IA O.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/04/2022, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di De Fazio Giuseppe Pio, avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Crotone, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, comma 1, 113, 589-bis, commi 2 e 6, 590-bis cod. pen., perché, in cooperazione con il padre De Fazio Francesco, cagionava la morte di Marzeniyk Taya e lesioni a Macrì Francesco, per colpa generica e specifica, in quanto, privo di patente, il 20/03/2022, alle ore 19:00 circa, postosi alla guida della vettura Fiat Doblò (tg. BT5043Y), in Crotone, lungo la strada provinciale n. 22, in direzione Rocca di Neto, li travolgeva, all'altezza del civico 52.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre il difensore dell'indagato che, con un solo motivo, deduce vizio di motivazione, con specifico riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari. La reiterazione della condotta imprudente può essere inibita dall'applicazione di una misura auto custodiale. La motivazione sul pericolo di reiterazione appare illogica perché frutto di un travisamento dei fatti atteso che il Tribunale àncora il pericolo di reiterazione all'acuirsi di un dissidio dell'indagato con il Macrì e con la Hirynenko [compagna della vittima], ma non indica le ragioni da cui desumere l'esistenza di tale dissidio. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, questo appare indissolubilmente legato alla pretesa esistenza di un pregresso dissidio, in verità inesistente. Peraltro, la notevole distanza temporale tra il pronunciamento del Tribunale del riesame e quello della Corte Suprema porterà a ritenere l'esigenza cautelare non più attuale e superata.
3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Ettore Pedicini, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
...
1. Il ricorso 4 inammissibile perché manifestamente infondato e generico, poiché non si confronta - con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso - con le argomentazioni del provvedimento che si contesta il quale, diversamente da quanto assume il ricorrente, offre motivazione congrua e logica.
2. Deve preliminarmente sottolinearsi che il ricorso per cassazione, il quale deduca, come nella specie, vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari è ammissibile soltanto qualora denunci la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando - come nel caso di specie - si risolva in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01).
Va, altresì, rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01).
3. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha puntualmente evocato, in modo specifico e dettagliato, con una motivazione del tutto congrua ed adeguata e, pertanto, non censurabile in questa sede, gli elementi concludenti per la persistenza della misura e la sua adeguatezza. Invero, nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari che giustifichino la misura estrema applicata, il Tribunale ha in primo luogo preso in considerazione la personalità dell'imputato, osservando come non fosse la prima volta che costui si poneva alla guida senza patente e ritenendo ancora più allarmante l'ulteriore circostanza allegata dal pubblico ministero, secondo cui, in occasione di una pregressa occasione, egli aveva, senza patente, tentato di utilizzare un'autovettura quale strumento per investire tale Grande Giovanni.
Ad osservazioni difensive analoghe a quelle reiterate nella presente sede, per le quali le esigenze cautelari potrebbero essere soddisfatte anche con la misura più gradata degli arresti domiciliari, i Giudici del riesame hanno, in particolare, affermato che l'indagato, «sebbene ancora in giovane età, ha già dimostrato di essere ampiamente avvezzo al mancato rispetto di ogni regola e/o restrizione» e che la misura custodiale di massimo rigore si impone « anche e soprattutto ai fini di genuinità probatoria di indagini ancora in corso e che sembrano di molto aggravare la posizione dell'indagato, il quale già nell'immediatezza con la complicità del padre ha cercato di depistarle gravemente», di talché «una misura domestica proprio con coloro che hanno, dinanzi ad un evento così tragico, da subito cercato di inquinare le prove, non appare affatto adeguata a garantire il necessario accertamento della verità da parte degli inquirenti».
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempi