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Sentenza — n. 602/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls lower court appeal dismissal due to functional incompetence and procedural error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 602/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Catania Tribunal's order dismissing an appeal because the lower judge lacked functional competence to rule on the appeal's inadmissibility. The appellant argued the Tribunal erred by treating a scanned, physically signed document as requiring a digital signature under specific decree provisions. The court held that the judge who issued the first-instance judgment must decide on the appeal's admissibility, rendering the lower court's order void.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 2, cod. proc. pen.; The judge competent to declare the inadmissibility of an appeal is the judge of the appeal, not the judge of the first instance, whose ruling on inadmissibility is null if issued by the wrong organ.

Parole chiave

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functional incompetence appeal inadmissibility judicial jurisdiction procedural nullity Cassazione annulment firma digitale requisito della firma prova informatica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
Violazione dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen..
Art. 24, commi 6-bis e 6-quinquies, d.l. n. 137 del 2020 convertito in I. n. 176 del 2020
Il Tribunale ha rilevato che l'atto di appello trasmesso a mezzo PEC dal difensore del Romeo era privo di sottoscrizione digitale, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 24, commi 6-bis e 6-quinquies, d.l. n. 137 del 2020 convertito in I. n. 176 del 2020.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229982
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMEO PAOLO nato a CATANIA il 18/02/1998 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG Andrea Venegoni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania ha dichiarato l'inammissibi- lità dell'appello proposto avverso la sentenza del medesimo ufficio del 15 novembre 2021, con cui Romeo Paolo era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale ha rilevato che l'atto di appello trasmesso a mezzo PEC dal difensore del Romeo era privo di sottoscrizione digitale, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 24, commi 6-bis e 6-quinquies, d.l. n. 137 del 2020 convertito in I. n. 176 del 2020.

2. Il Romeo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.. Si deduce l'incompetenza funzionale del Tribunale per aver emesso un'ordinanza riguardante l'inammissibilità dell'atto di impugnazione, sulla quale avrebbe dovuto decidere la Corte di appello. 2.2. Violazione dell'art. 24, commi 6-bis e 6-quinquies, d.l. n. 137 del 2020 con- vertito in I. n. 176 del 2020. Si osserva che l'organo giudicante ha erroneamente considerato la PEC — con allegato l'atto di impugnazione cartaceo regolarmente firmato e scannerizzato — come un atto che necessitava della firma digitale. L'atto di impugnazione non era un docu- mento informatico: detta disposizione prevede obbligatoriamente la firma digitale solo per la sottoscrizione dell'atto in forma di documento informatico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito indicate. In ordine al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., il giudice com- petente a dichiarare con ordinare l'inammissibilità dell'impugnazione è il giudice dell'impugnazione. Al contrario, nella fattispecie, la dichiarazione di inammissibilità è stata pronun- ziata dal medesimo giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado. Peraltro, l'interesse del Romeo a ricorrere è desumibile dall'intento di far trattare nel merito il procedimento e dalla formulazione di un'espressa doglianza circa le mo- dalità di presentazione dell'atto di appello (sulla necessità di una specifica indicazione di un'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, vedi Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229982).Alla luce dell'incompetenza funzionale del Giudice che ha pronunziato l'inammis- sibilità dell'atto di appello, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

2. Dalla rilevata sussistenza della nullità in argomento consegue l'annullamento, senza rinvio, nei confronti del ricorrente, dell'impugnata sentenza. Va infine disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il