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Sentenza — n. 118/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls bail order choice for recidivist, requiring concrete danger assessment and proportionality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 118/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the specific choice of bail measure for the accused, Matteo Silio. The defense argued that the trial court ignored the defendant's clean record and cooperative behavior when applying home detention. The court ruled that while the defendant's lack of prior criminal history offers only a relative presumption of low danger, the concrete conduct and violation of bail rules demonstrated a high risk of recidivism that justified the original measure, yet the specific application of the measure itself violated principles of proportionality and adequacy.

Regesto Legislator

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Art. 275 cod. proc. pen.; The assessment of danger requires concrete behavior or prior record, and the choice of coercive measures must strictly adhere to proportionality and adequacy principles.

Parole chiave

Generato dall'IA
preliminary investigation bail proportionality principle danger assessment criteria home detention measure recidivism evaluation Italian criminal procedure coercive measures selection reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 275 cod. proc. pen.
Nel valutare la sussistenza dell'esigenza special-preventiva, il Tribunale non ha tenuto conto di dette circostanze e ha ricostruito la pericolosità del SILEO senza argomentare sulla attualità del pericolo e sul criterio di scelta della misura ai sensi dell'art. 275, cod.

Giurisprudenza citata

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sez. 5, n. 5644 del 25/9/2014
sez. 3, n. 36330 del 7/6/2019
264212; sez. 3, n. 36330 del 7/6/2019, Monteleone, Rv.
sez. 5, n. 42784 del 23/5/2016
sez. 2, n. 6593 del 25/1/2022
sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022
282767; sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv.
sez. 2, n. 10383 del 18/2/2022
sez. 2, n. 797 del 3712/2020
282758).E, deve aggiungersi, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi (sez. 2, n. 797 del 3712/2020, dep.
n. 19559 del 25/2/2020
280470; n. 19559 del 25/2/2020, Amico, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILEO MATTEO nato a POTENZA il 16/01/1991 avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del TRIB. LIBERTA di POTENZAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Potenza ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP presso quel Tribunale aveva applicato a SILEO Matteo la misura della custodia domiciliare per il reato di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione da assunzione di oppiacei e metadone (nella specie, il predetto è accusato di essersi posto alla guida nel descritto stato di alterazione, invadendo l'opposta corsia di marcia e cagionando per colpa specifica la morte del soggetto trasportato sull'auto sopraggiungente dalla direzione opposta).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell'indagato, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione al mantenimento e alla scelta della misura, che si assume in spregio ai principi di proporzionalità e adeguatezza. La difesa rileva che l'indagato è soggetto incensurato che ha tenuto un comportamento collaborativo e al quale è stata ritirata la patente di guida. Nel valutare la sussistenza dell'esigenza special-preventiva, il Tribunale non ha tenuto conto di dette circostanze e ha ricostruito la pericolosità del SILEO senza argomentare sulla attualità del pericolo e sul criterio di scelta della misura ai sensi dell'art. 275, cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

2. Il tema devoluto è limitato alla valutazione delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura, alla luce del disposto di cui all'art. 275, cod. proc. pen., non essendo contestata la gravità indiziaria. Orbene, la valutazione sul quadro cautelare si è tradotta in un ridimensionamento di quello ritenuto nell'ordinanza genetica, avendo escluso il Tribunale il pericolo di inquinamento probatorio e ravvisato, di contro, solo quello di reiterazione criminosa alla stregua della violazione, da parte del SILEO, delle più basilari regole cautelari sia scritte che di buon senso. Da queste, quel giudice ha desunto una personalità del soggetto incline alla consumazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procede e un elevato livello del pericolo, non attenuato dal solo ritiro della patente di guida e dalla frattura dell'anca riportata a seguito dell'impatto, ritenendo improbabile che un soggetto che ha contravvenuto a una pluralità di regole cautelari possa astenersi dal reiterare analoghe condotte sol perché privo del titolo abilitativo alla guida.

3. Il motivo è fondato, limitatamente al profilo riguardante i criteri di scelta della misura cautelare. Infatti, quanto alla sussistenza dell'esigenza special-preventiva, la motivazione censurata è coerente con i principi di matrice giurisprudenziale, considerato che, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il parametro valutativo costituito dalla personalità dell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l'analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente (sez. 5, n. 5644 del 25/9/2014, /ov, Rv. 264212; sez. 3, n. 36330 del 7/6/2019, Monteleone, Rv. 277613).

Inoltre, alla pregressa incensuratezza dell'indagato va riconosciuta valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (sez. 5, n. 42784 del 23/5/2016, Castagna, Rv. 267956). Quanto, poi, al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, esso non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma è iundicativo di una continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura è chiamata a realizzare (sez. 2, n. 6593 del 25/1/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv. 282991).

4. La ordinanza impugnata, invece, è del tutto silente sulla valutazione operata in ordine alla scelta della misura. Sul punto, deve rilevarsi come sia lo stesso principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, a fungere da parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (sez. 2, n. 10383 del 18/2/2022, Gallo, Rv. 282758).E, deve aggiungersi, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi (sez. 2, n. 797 del 3712/2020, dep. 2021, Viti, Rv. 280470; n. 19559 del 25/2/2020, Amico, Rv. 279475).

5. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata limitatamente al criterio di scelta della misura, con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame sul punto che tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al criterio di scelta della misura, con rinvio al Tribunale Potenza per nuovo esame. Deciso il 13 dicembre 20222. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabr