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Sentenza — n. 108/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls confiscation of money for drug possession due to lack of nexus to trafficking profit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 108/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's confiscation order regarding seized funds in a drug possession case. The defendant argued the seizure was invalid because a prior review court had already annulled it for lack of reasoning, and the prosecution requested the annulment. The Supreme Court ruled that confiscation under Article 240 of the Penal Code requires a proven link between the seized money and illicit trafficking profits, which was absent in a mere possession charge.

Regesto Legislator

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Art. 240, comma 1, cod. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Confiscation of seized funds is illegitimate in drug possession cases absent proof the money constitutes profit from trafficking activities.

Parole chiave

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confiscation of proceeds drug possession crime trafficking profit nexus Article 240 Penal Code Article 444 procedural code seizure annulment lack of pertinenziality confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 240, comma 1, cod. pen.
E', tuttavia, insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale «È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Napoli il 22.2.2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ad Alfredo Marigliano la pena concordata con il P.M.
Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
Ciò posto, prende atto il Collegio che la sentenza riconosce sussistere il reato di illecita detenzione di stupefacenti del tipo hashish, di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017
pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Napoli il 22.2.2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini
con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv.
Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, Di Cesare
253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, Di Cesare, Rv.
Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, Savin ed altri
Sez. 20381 del 26/09/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARIGLIANO ALFREDO nato a NAPOLI il 31/05/1969 avverso la sentenza del 22/02/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli il 22.2.2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ad Alfredo Marigliano la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di illecita detenzione di complessivi gr. 4.640,64 di sostanza stupefacente del tipo hashish; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro, non avendo considerato il giudicante che il Tribunale del riesame in data 14.10.2021 aveva già annullato il sequestro del denaro in questione, per mancanza di motivazione sulle ragioni del sequestro.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla confisca del denaro.

4. Si deve premettere che la questione «se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale», rimessa con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, Savin ed altri, è stata decisa: le Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 20381 del 26/09/2019 hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali.

5. Ciò posto, prende atto il Collegio che la sentenza riconosce sussistere il reato di illecita detenzione di stupefacenti del tipo hashish, di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, e che la parte della motivazione che fa riferimento al provvedimento ablativo del denaro non argomenta alcunché di specifico, limitandosi a disporre la confisca del denaro.

6. E', tuttavia, insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale «È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, Di Cesare, Rv. 185156, secondo cui «In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il denaro sequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggetto di confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccio o d'altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna.

Ne consegue che, qualora l'imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione a fine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli, mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all'accertamento giudiziale ogni eventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, la somma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta»). Ebbene, nel caso in disamina la contestazione non riguarda il reato di spaccio di stupefacenti, bensì quello di illecita detenzione di droga, di talché non si giustifica la confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato, che non può presentare alcun nesso di pertinenzialità con il reato oggetto di imputazione.

7. Nella specie, peraltro, il Tribunale del riesame aveva già disposto l'annullamento del sequestro del denaro in questione, sicché non resta altro che annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro, che dovrà essere restituito all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, statuizione che elimina. Ordina la restituzione del denaro in sequestro all'avente diritto. Così deciso il 2 novembre 2022 Il