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Sentenza — n. 85/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 85/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 85/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Caltanissetta, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità di Luigi Danilo Pittari per i reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e di furto, riducendo la pena inflitta in primo grado (con conseguente esclusione della sanzione accessoria).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 85/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue il rigetto delle censure in quanto con l'indicare la pena base per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. :309 del 1990, in anni 2 e mesi 2 ed euro 10.000,00 di multa (poi aumentata per la continuazione ad anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa), la Corte d'appello ha inteso fare riferimento alla pena già ridotta nell'entità massima per le circostanze attenuanti generiche (partendo dunque da una pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione ed euro 15.000,00 di multa).

Parole chiave

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riduzione della pena adeguamento della pena sanzioni penali commisurazione della pena per stupefacenti remissione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PITTARI LUIGI DANILO nato a CALTANISSETTA il 20/02/1987 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avvocato TERRANOVA CARMELO, del foro di CALTANISSETTA, in difesa dell'imputato, che ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità di Luigi Danilo Pittari per i reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e di furto, riducendo la pena inflitta in primo grado (con conseguente esclusione della sanzione accessoria).

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione circa il trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale avrebbe operato la riduzione della pena, rispetto a quella comminata in primo grado all'esito di giudizio ordinario nonché ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche e considerato l'aumento per la continuazione, al dichiarato fine di equiparare il trattamento sanzionatorio dell'imputato a quello del correo, giudicato separatamente ex art. 444 cod. proc. pen. Nel far ciò il giudice d'appello avrebbe però sostanzialmente non operato la riduzione per le ritenute sussistenti circostanze attenuanti generiche, in assenza di appello sul punto da parte del Pubblico Ministero, ovvero l'avrebbe fatto ma senza indicarne l'entità.

3. In udienza le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, avendo la Corte territoriale operato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, peraltro nella misura massima di un terzo.

2. Deve difatti evidenziarsi che il giudice di primo grado ha condannato l'imputato alla pena finale di 4 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche (implicanti la riduzione massima di un terzo) nonché considerato l'aumento per la continuazione del furto con la fattispecie in materia di stupefacenti.

3. Il giudice d'appello, in accoglimento di specifico motivo di ricorso, ha ridotto la pena inflitta in primo grado a Luigi Danilo Pittari ritenendo congrua alla gravità oggettiva e soggettiva dei fatti la pena complessiva di due anni e tre mesi di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, di enl:ità pari a quella «patteggiata», in separato giudizio, dal correo Alberto Alemanno, ovviamente esclusa per Pittari l'ulteriore riduzione per il rito. Con la sentenza di patteggiamento al correo la pena è stata determinata partendo dalla pena base per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 3 anni e 3 mesi di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, ridotta ad anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, in ragione della riduzione di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, e aumentandola per la continuazione con - il furto ad anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa (poi ridotta per il rito).

4. La Corte territoriale, come detto, in accoglimento delle deduzioni della stessa difesa, ha dichiaratamente comminato la stessa pena applicata al correo con l'acquisita sentenza di patteggiamento (con ovvia esclusione dell'ulteriore riduzione per il rito) ma con riferimento ad una sentenza di primo grado che ha operato in favore di Pittari la riduzione massima per le circ:ostanze attenuanti generiche.

5. Ne consegue il rigetto delle censure in quanto con l'indicare la pena base per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. :309 del 1990, in anni 2 e mesi 2 ed euro 10.000,00 di multa (poi aumentata per la continuazione ad anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa), la Corte d'appello ha inteso fare riferimento alla pena già ridotta nell'entità massima per le circostanze attenuanti generiche (partendo dunque da una pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione ed euro 15.000,00 di multa).

6. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 novembre 20