Italian Court dismisses appeal claiming lack of qualification for drug possession under specific legal provision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected Vincenzo D'Auria's cassation appeal against a conviction for illegal possession of cocaine. The appellant argued the lower court failed to apply the specific provision regarding particular severity, but the court found the facts clearly demonstrated a non-negligible conduct based on the drug quantity and purity. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; The court holds that when the seized quantity of pure cocaine allows for the preparation of a high number of daily doses, the conduct cannot be characterized as having particular minor severity, thus precluding the application of the mitigating provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AURIA VINCENZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 06/05/1991 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 6.10.2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la declaratoria del primo giudice di responsabilità di Vincenzo D'Auria in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto gr. 17,19 lordi di cocaina (fatto del 5.10.2020).
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L'unico motivo dedotto non considera che la motivazione della sentenza impugnata non ha qualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 con motivazione conforme ai dettami della consolidata giurisprudenza di legittimità, tenendo conto principalmente dell'assorbente valenza attribuita al dato ponderale e al principio attivo dello stupefacente in sequestro (cocaina pura per gr. 10,19 netti), tali da consentire il confezionamento di ben 76,8 dosi medie giornaliere, ad inequivoca espressione di una condotta non qualificabile come di particolare tenuità (cfr. Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651; Sez. 4, n. 31663 del 27/05/2010, Rv. 248112).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 novembre 2022 Il Consi estensore