Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 80/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal judgment and civil awards because the victim remitted the private prosecution charge, extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 80/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the victim had remitted the private prosecution charge, extinguishing the crime. Although the lower courts convicted the defendant of negligent excess of self-defense and ordered civil compensation, the Court held that the crime was no longer prosecutable due to the remission. Consequently, the criminal conviction and all associated civil rulings were revoked, and the defendant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 152 c.p.; Art. 129 c.p.p.: The remission of a private prosecution charge extinguishes the crime, rendering any subsequent criminal conviction and related civil awards void.

Parole chiave

Generato dall'IA
private prosecution remission of charge extinction of crime civil liability criminal conviction annulment risarcimento alle vittime di reati risarcimento per atto illecito ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 152 c.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 612 cod. pen
(mentre lo assolveva dal reato di cui all'art. 612 cod.
art. 590 cod. pen
art. 582 cod.pen
pen., così riqualificata per eccesso colposo di legittima difesa il reato di cui all'art. 582 cod.pen.
art. 55 cod. pen
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Cagnaccio articolando plurimi motivi di ricorso con cui lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, l'errata applicazione dell'art. 55 cod.
art. 131 bis cod. pen
pen., l'errore nella valutazione della prova e l'omessa pronuncia in ordine all'istanza avanzata ex art. 131 bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti
Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Lo Conte
Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Lo Conte, R.v.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAGNAZZO ROSARIO nato a NARDO' il 26/04/1981 avverso la sentenza del 09/04/2021 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Lecce, con sentenza del 3.9.2020 ha ritenuto l'odierno ricorrente Cagnazzo Rosario responsabile del reato di cui all'art..582 cod. pen. (mentre lo assolveva dal reato di cui all'art. 612 cod. pen.) e lo ha condannato alla pena di Euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita quantificato in Euro 1200,00, Proposto appello, Il Tribunale di Lecce con sentenza del 9.4.2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen., così riqualificata per eccesso colposo di legittima difesa il reato di cui all'art. 582 cod.pen. e lo ha condannato alla pena di Euro 260,00 di multa disponendo che la liquidazione del danno avvenisse in separata sede.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Cagnaccio articolando plurimi motivi di ricorso con cui lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, l'errata applicazione dell'art. 55 cod. pen., l'errore nella valutazione della prova e l'omessa pronuncia in ordine all'istanza avanzata ex art. 131 bis cod. pen.

3. In data 12/5/2022, tuttavia, l'Avv. Massimo Gabrieli Tommasi, difensore di fiducia dell'odierno ricorrente, ha fatto pervenire a questa Corte il verbale con cui in data 21/3/2022, la persona offesa Leo Gianfranco ha proceduto a rimettere la querela sporta nei confronti del Cagnaccio, nonché l'accettazione di tale remissione.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.2. Consegue l'eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Corte, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989, fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato la condanna per il risarcimento dei danni in favore della parte civile; conf.

Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Lo Conte, R.v. 247088). In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato Cagnaccio Rosario.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1'11 ottobre 2022