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Sentenza — n. 78/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence for increasing penalty, allowing reformatio in peius violation claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 78/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal court's sentence solely regarding the increased penalty imposed on the defendant. The defendant argued that raising the sentence from twenty days of arrest to twenty months violated the prohibition of reformatio in peius since he only appealed. The court found this violation established while rejecting claims regarding omitted reasoning and illogical balancing of circumstances. Consequently, the sentence was annulled without remittal for the penalty portion, allowing the court to reduce it to twenty days of arrest and 1,000 euros fine.

Regesto Legislator

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Art. 597 cod. proc. pen.; Art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.: When an appeal results in a heavier penalty for the appellant, the cassation court must annul the decision on that specific point without remittal if no further factual investigation is required.

Parole chiave

Generato dall'IA
reformatio in peius penalty reduction appeal procedure cassation annulment criminal sentencing attenuazione libera della pena errore nella commisurazione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597 cod. proc. pen.
Con il secondo deduce l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alla violazione dell'art. 597 cod.
Art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
Ed invero ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dall'art.
Art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Con sentenza in data 13.10.2021 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 28.11.2018, che aveva ritenuto Lamberto Michele colpevole del reato di cui all'art. 186, lett.
art. 597 cod. proc. pen
Con il secondo deduce l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alla violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAMBERTO MICHELE nato a CHERASCO il 08/10/1950 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13.10.2021 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 28.11.2018, che aveva ritenuto Lamberto Michele colpevole del reato di cui all'art. 186, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 con l'aggravante di aver tenuto la condotta tra le ore 22 e le ore 7 condannandolo alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, ha rideterminato la pena in mesi venti di reclusione ed Euro 1500,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza d'appello, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce l'omessa motivazione della sentenza penale per avere la Corte d'appello richiamato le argomentazioni rassegnate nella sentenza di primo grado omettendo qualsivoglia scrutinio dei motivi di impugnazione. Con il secondo deduce l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alla violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in merito al divieto di reformatio in peius, in caso di solo appello dell'imputato, per avere la Corte rideterminato la pena in mesi venti di reclusione ed Euro 1500,00 di ammenda. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità della sentenza impugnata atteso che l'imputato è meritevole della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, negato sia in primo che in secondo grado.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio quanto all'entità della pena detentiva.

4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte ove insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, la Corte territoriale si è confrontata con gli specifici profili oggetto dei motivi di appello e segnatamente in ordine alla dedotta nullità delle risultanze dell'acoltest, in quanto l'esame sarebbe stato effettuato in assenza del difensore, nonché in ordine alla taratura ed al funzionamento dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento. Sul punto invero, con motivazione esauriente sia pure stringata, la Corte territoriale ha rilevato che il verbale di accertamento compilato e sottoscritto dagli operanti reca la chiara indicazione dell'avviso rivolto al conducente circa la facoltà di farsi assistere da un difensore nello svolgimento delle prove alcolemiche. Con riferimento poi alla taratura ed alla omologazione dell'apparecchio, la Corte dà atto che dal verbale di accertamento risulta che la macchina era stata tarata e omologata con verifica valevole fino al 27.3.2019.

2. Fondato è il secondo motivo. La sentenza effettivamente ridetermina la pena in mesi venti di reclusione invece che in giorni venti di arresto così violando l'art. 597 cod.proc.pen.

3. Il terzo motivo è infondato. Ed invero non ricorre il lamentato vizio della motivazione atteso che la Corte d'appello, dopo aver riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena base indicata, correttamente precisando che non può procedersi al bilanciamento tra circostanza aggravante contestata ed attenuanti generiche. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio potendo questa Corte procedere alla rideterminazione della pena. Ed invero ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio, potendo decidere la causa, all'esito di valutazioni discrezionali, e alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, se non risultano necessari ulteriori accertamenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina in giorni venti di arresto ed Euro mille di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, 1