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Sentenza — n. 51554/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against appellate court's retrial of sentences following constitutional invalidation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51554/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by seven defendants inadmissible regarding the appellate court's retrial of their sentences. The defendants argued that the appellate court failed to provide adequate motivation for the new sentencing levels after the constitutionality of the relevant statute was declared void. The court ruled that the appellate judgment sufficiently referenced the new statutory limits and applied proportional reasoning without violating the principle of proportionality.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 c.p.; In sede di rideterminazione della pena post-declaratoria di incostituzionalità, il giudice di merito non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata e aritmetica per ogni aumento, purché il criterio proporzionale sia desumibile dal testo argomentativo complessivo e i limiti edittali siano rispettati.

Parole chiave

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rideterminazione della pena incostituzionalità norma motivazione sentenza reato continuato proporzionalità sanzionatoria art. 133 codice penale inammissibilità ricorso sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
PAD La sentenza non fornisce adeguata motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio rideterminato, ai sensi degli art. 132 e 133 cod.
Art. 133 c.p.
Anche per i reati satelliti unificati con la continuazione la Corte di appello avrebbe dovuto valutare la loro gravità e determinare la pena con i criteri dell'art. 133 cod.
Art. 62 bis c.p.
Finocchiaro Carmelo Violazione di legge (art. 62 bis cod.
Art. 73 T.U. stup.
La determinazione della pena per il ricorrente anche se nel suo minimo edittale risulta parametrata ad una norma, ancora, incostituzionale, l'art. 73 T.U. stup., che non assicura la necessaria proporzione tra la gravità del reato e il profilo personologico dell'imputato alla pena.
Art. 81 c.p.
Bonaccorsi Agatino Violazione di legge (art. 81 cod.
Art. 125 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 62 bis cod. pen
Finocchiaro Carmelo Violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Anche per i reati satelliti unificati con la continuazione la Corte di appello avrebbe dovuto valutare la loro gravità e determinare la pena con i criteri dell'art. 133 cod. pen.
art. 81 cod. pen
Bonaccorsi Agatino Violazione di legge (art. 81 cod. pen., 125 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016 - L'Astorina
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - Rignanese e altro
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - Scaramozzino
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - Taurasi e altro
Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021
Sez. 6, Sentenza n. 44428 del 05/10/2022
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RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cataniaicon decisione del 1 aprile 2022, in esito all'annullamento della Corte di Cassazione con sentenza del 18 luglio 2019, Sezione 4 - che su ricorso degli imputati aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello del 28 maggio 2018, limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 - ha rideterminato la pena detentiva inflitta a: Bonaccorsi Agatino, in anni 15 di reclusione; Curinga Domenico, in anni 17 di reclusione; Costantino Giuseppe, in anni 8 e mesi 3 di reclusione; Marino Umberto, in anni 8 e mesi 3 di reclusione; Bartolo Antonio, in anni 5 di reclusione ed € 40.000,00 di multa; Scrivano Emilio, in anni 7 e mesi 3 di reclusione; Rinaldi Filippo in anni 8 e mesi 6 di reclusione; Finocchiaro Carmelo in anni 8 e mesi 6 di reclusione.

2. Ricorrono in cassazione gli imputati suddetti, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Finocchiaro Carmelo Violazione di legge (art. 62 bis cod. pen. e 73 T.U. stup.); vizio della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La determinazione della pena per il ricorrente anche se nel suo minimo edittale risulta parametrata ad una norma, ancora, incostituzionale, l'art. 73 T.U. stup., che non assicura la necessaria proporzione tra la gravità del reato e il profilo personologico dell'imputato alla pena. Anche per i reati satelliti unificati con la continuazione la Corte di appello avrebbe dovuto valutare la loro gravità e determinare la pena con i criteri dell'art. 133 cod. pen. PAD La sentenza non fornisce adeguata motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio rideterminato, ai sensi degli art. 132 e 133 cod. pen.

4. Bonaccorsi Agatino Violazione di legge (art. 81 cod. pen., 125 cod. proc. pen. e 73 T.U. stup.); difetto di motivazione relativamente ai singoli aumenti ex art. 81 cod. pen. La Corte di appello non motiva sui singoli aumenti per la continuazione, reato per reato. La Corte di appello si limita a riportare il mero dato numerico dei singoli aumenti senza alcuna specificazione.

5. Scrivano Emilio Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. Violazione di legge (art.133 cod. pen.). La pena risulta rideterminata senza una adeguata motivazione. La sentenza si limita ad indicare la pena per il reato base e per gli aumenti per l'art. 81 cod. pen. (anche per la continuazione interna) senza motivare sui singoli aumenti per i reati satelliti e la continuazione interna. La Corte di appello ha aumentato la pena per la continuazione di mesi 5 e di mesi 2 di reclusione, senza motivare.

6. Marino Umberto Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 133 cod. pen.). Manca il percorso motivazionale nella sentenza della Corte di appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, anche per gli aumenti per l'art. 81 cod. pen., in violazione palese degli art.132 e 133 del cod. pen. Manca, anche, la valutazione dell'incensuratezza del ricorrente. Egli, infatti, viene condannato alla stessa pena di altri imputati con precedenti penali specifici e con carichi pendenti.

7. Campanaro Elio Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 133 cod. pen.). Manca il percorso motivazionale nella sentenza della Corte di appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, anche per gli aumenti per l'art. 81 cod. pen., in violazione palese degli art.132 e 133 del cod. pen.

8. Curinga Domenico Violazione di legge (art. 81 cod. pen. e 533, secondo comma cod. proc. pen.); manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per gli aumenti di pena per la continuazione. La Corte di appello ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente, senza motivare sui singoli aumenti di pena per la continuazione. Oltre alla determinazione della pena base per il reato ritenuto più grave il giudice ha il dovere di motivare per ogni singolo aumento di pena per l'art. 81 cod. pen. (S.U. n. 47127/2021). Per il reato più grave (capo A) la pena è stata determinata in anni 14 di reclusione, mentre per i reati satellite la pena è stata indicata solo nella sua entità, senza una specifica motivazione (anni 2 per il reato del capo B e mesi 6 per i reati sub C e F dell'imputazione). La sentenza non consente di valutare la misura dei singoli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen.

9. Ha presentato ricorso in cassazione anche Rinaldi Filippo che ha, successivamente, rinunciato all'impugnazione personalmente e tramite difensore, munito di procura speciale. Hanno chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorrente Filippo Rinaldi ha rinunciato al ricorso (dichiarazione, sottoscritta personalmente anche dal ricorrente, di rinuncia del 25 maggio 2023); il ricorso, quindi, deve dichiararsi inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

4. Gli altri ricorsi risultano tutti manifestamente infondati e devono dichiararsi inammissibili. La Corte di appello, con la sentenza oggi impugnata, in sede di rinvio per l'annullamento della precedente decisione con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 4, n. 42863 del 18 luglio 2019, ha rideterminato le pene nei confronti degli imputati per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, che ha inciso sulla pena minima edittale prevista dall'art. 73, primo comma, T.U. stup. (da otto anni a sei anni). La decisione impugnata ridetermina le pene per gli imputati in considerazione della nuova cornice edittale stabilita dalla sentenza citata della Corte costituzionale, con adeguata motivazione, non illogica e non contraddittoria, valutando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Del tutto generici sono i motivi dei ricorrenti sul trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice ha irrogato pene vicino al minimo edittale, partendo da una pena base di poco superiore a quella minima. Infatti, "In tema di stupefacenti, il giudice di appello o di rinvio che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi [...], deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice.

In motivazione la Corte di Cassazione ha escluso che, in sede di rideterminazione, il giudice debba seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico • Maw correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità" (Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016 - dep. 22/02/2016, L'Astorina, Rv. 26610501). Nel caso in giudizio la Corte di appello ha sinteticamente motivato sul trattamento sanzionatorio, in relazione ai criteri dell'art.133 cod. pen. e rideterminando le pene in relazione al nuovo minimo edittale (solo per la pena detentiva, non risultando interessata la pena pecuniaria dalla dichiarazione di incostituzionalità).

Del resto «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

4. Anche relativamente ai singoli aumenti di pena per la continuazione la sentenza risulta adeguatamente motivata poiché determina gli aumenti di pena reato per reato e non con un unico indistinto aumento, per tutti i reati (Sez. U - , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Ud. (dep. 24/12/2021 ) Rv. 282269 - 01). Del resto, gli aumenti di pena per i reati ex art. 81 cod. pen. sono estremamente limitati (mesi, 3, 5 e 6 di reclusione), ed è stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, senza l'applicazione surrettizia di un cumulo materiale ("In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.", Sez. 6 - , Sentenza n. 44428 del 05/10/2022 Ud. (dep. 22/11/2022 ) Rv. 284005 - 01).

I ricorsi in cassazione non si confrontano con questa motivazione della sentenza, ma in modo alquanto generico contestano gli aumenti di pena senza ulteriori specificazioni. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilfg, i ricorsi di Costantino Giuseppe, Finocchiaro Carmelo, Bonaccordo Agatino, Scrivano Emilio, Marino Umberto, Campanaro Elio e Curinga Domenico che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di Rinaldi