Cassation appeal dismissed for being personally filed by the accused instead of by a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally submitted by the accused, Giovanna Viciglione, rather than by a defense lawyer registered in the special register. The prosecution argued that under recent legislative changes, such appeals must be signed by qualified counsel to comply with procedural requirements. The court upheld this stance, citing established case law that personal filing renders the appeal void and ordered the appellant to pay associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; A cassation appeal cannot be personally filed by the party and must be signed by a defense lawyer registered in the special register of the Court of Cassation, otherwise it is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VICIGLIONE GIOVANNA nato a CASERTA il 18/08/1981 avverso l'ordinanza del 13/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. L'indagata Giovanna Viciglione ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto del 13 luglio 2023 sottoscrivendolo personalmente; il ricorso è stato trasmesso mediante la pec dell'avv. Maria Michela Fusco,.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., perché personalmente proposto dalla indagata e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Le Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011) hanno ribadito che «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».
È del tutto irrilevante che l'indagata abbia delegato il difensore, per altro non cassazionista, al deposito dell'atto. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così