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Sentenza — n. 51445/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51445/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51445/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Napoli ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. per la decisione sulla competenza per territorio sollevata dagli imputati Enrico Bucatari, Antonio Schiro, Matteo Rossini, Michele Rossini, Maurizio Scavone, Giovanni Ti baldo e Lorenzo Zanotti; il rinvio pregiudiziale è stato disposto di ufficio per gli imputati Enrico Bucatari, Antonio Schiro e Maurizio Scavone. 1.1. Il difensore di Matteo Rossini e Michele Rossini ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha indicato che per i capi di imputazione 107, 108 e 111 il locus delicti si collocherebbe, secondo il tenore testuale dell'imputazione, in Casapulla, nel circondario di Santa Maria Capua Vetere, con la conseguente competenza di detto Tribunale. 1.2.

Regesto Legislator

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art. 24-bis cod. proc. pen, art. 24 bis c.p; Sentenza — n. 51445/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Come affermato dalla sentenza Pupparo, si potrà ricorrere al nuovo istituto laddove il giudice, su eccezione di parte o ex officio - sempre che, ovviamente, la questione sia ancora proponibile o rilevabile - dubiti seriamente della propria competenza, dandone ragione nell'ordinanza di rimessione (cfr. Sez. 1, n. 26553 del 02/05/2023). Del resto, la previsione giusta la quale con l'ordinanza il giudice «rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione» (art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen.) implica che l'ordinanza li esponga spiegando le ragioni della loro rilevanza.

Parole chiave

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motivi di competenza competenza in materia d'asilo competenza attribuita competenza in materia di trust conflitto negativo di competenza declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 24-bis cod. proc. pen
Con l'ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Napoli ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen.
art. 24 bis c.p
Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p.
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Testo completo

uente I 4 - SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIBUNALE DI NAPOLIavverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI Il Proc. Gen., riportandosi alle conclusioni già depositate, chiede venga dichiarata l'inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Napoli. Restituzione degli atti allo stesso. uditi i difensori L'avvocato DRUDA DAVIDE, al termine del proprio intervento, chiede che venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo con trasmissione atti alla Procura presso il Tribunale di Rovigo. L'avvocato SORGE ALFREDO si associa e chiede la declaratoria formulata in richiesta. L'avvocato PETTERNELLA MARCO, al termine del proprio intervento, insiste per la declaratoria di incompetenza. L'avvocato LAURINO GIAMPIERO si richiama alle note di replica già depositate.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Napoli ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. per la decisione sulla competenza per territorio sollevata dagli imputati Enrico Bucatari, Antonio Schiro, Matteo Rossini, Michele Rossini, Maurizio Scavone, Giovanni Ti baldo e Lorenzo Zanotti; il rinvio pregiudiziale è stato disposto di ufficio per gli imputati Enrico Bucatari, Antonio Schiro e Maurizio Scavone. 1.1. Il difensore di Matteo Rossini e Michele Rossini ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha indicato che per i capi di imputazione 107, 108 e 111 il locus delicti si collocherebbe, secondo il tenore testuale dell'imputazione, in Casapulla, nel circondario di Santa Maria Capua Vetere, con la conseguente competenza di detto Tribunale. 1.2.

Il difensore di Maurizio Scavone ha depositato una memoria con cui ha contestato l'attribuzione della competenza al Tribunale di Napoli ed ha indicato nel Tribunale di Milano quello competente territorialmente a decidere il procedimento. 1.3. Il difensore di Giovanni Tibaldo ha depositato una memoria eccependo che il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe dovuto disporre il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale in funzione collegiale; ha motivato sulla competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere o, in subordine, del Tribunale di Milano o Forlì. 1.4.

Il difensore di Antonio Schiro ha depositato una memoria con cui ha chiesto di dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Rovigo, con la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di rinvio pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli, ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile: risulta dall'ordinanza impugnata che il Tribunale, a pag. 10, ha affermato la sua competenza, confermando sul punto le ragioni dell'ordinanza con cui già il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistente la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Napoli. La rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen. non va effettuata (cfr. Sez. 3, n. 41595 del 07/07/2023, Pupparo, non massimata) allorquando il giudice, investito dall'eccezione di parte, sia certo della propria competenza (nello stesso senso, Sez. 2, n. 28560 del 20/06/2023, Moroni, non massimata,) o della propria incompetenza, anche d'ufficio (Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, non massimata), 2 9/ dovendo, in tali casi, adottare i consequenziali provvedimenti sulla base degli istituti previgenti: nel primo caso, di conferma della sussistenza della competenza, dovrà solo procedere al rigetto dell'eccezione proposta.

Come affermato dalla sentenza Pupparo, si potrà ricorrere al nuovo istituto laddove il giudice, su eccezione di parte o ex officio - sempre che, ovviamente, la questione sia ancora proponibile o rilevabile - dubiti seriamente della propria competenza, dandone ragione nell'ordinanza di rimessione (cfr. Sez. 1, n. 26553 del 02/05/2023). Del resto, la previsione giusta la quale con l'ordinanza il giudice «rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione» (art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen.) implica che l'ordinanza li esponga spiegando le ragioni della loro rilevanza.

Per la ratio del nuovo istituto, il giudice di merito dovrà optare per la rimessione soltanto se la particolarità o complessità della questione proposta renda opportuna la sua risoluzione da parte della Corte di cassazione per evitare che il processo si radichi avanti ad un giudice territorialmente incompetente la cui decisione rischi, nel prosieguo del processo, di essere per tale ragione annullata con inutile dispendio di tempi e di energie processuali (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 26343 del 12/04/2023, non massimata). La norma prevede, infatti, che - nel decidere se disporre o meno il rinvio - il giudice deve considerare se la parte abbia o meno proposto l'eccezione (perché in quest'ultimo caso decadrebbe dalla possibilità di farlo ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen.) e, laddove l'abbia eccepita, se abbia contestualmente richiesto la rimessione della questione alla Corte di cassazione, posto che, laddove ciò non sia avvenuto, nel caso di rigetto dell'eccezione la stessa non potrebbe più essere riproposta nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen.

Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art.24 bis c.p.p. disposto con ordinanza del Tribunale di Napoli del 20 giugno 2023. Si dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. disposto con ordinanza del Tribunale di Napoli del 20.6.2023. Dispone la restituzi